Articolo 667 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Mutamento del rito

Dispositivo

Note

(1) In caso di opposizione o di accertamento negativo dei presupposti per la pronuncia della convalida della licenza o dello sfratto, si esaurisce la fase sommaria del procedimento e si apre la fase di merito secondo il rito locatizio di cui all'art. 447 bis del c.p.c., previa pronuncia dell'ordinanza di mutamento del rito (art. 426 del c.p.c.). L'oggetto del giudizio di merito coincide con l'accertamento del diritto del conduttore a godere del bene o quello del locatore ad ottenerlo in restituzione. Si precisa che la procura, apposta sulla citazione per convalida, vale anche per la fase successiva. Infine, il provvedimento che chiude il giudizio ha la forma della sentenza, che accoglie o respinge la domanda del locatore.

(2) Con tale ordinanza, il giudice fissa l'udienza di discussione assegnando alle parti un termine per il deposito delle eventuali memorie integrative dà alle parti un termine per integrare gli atti introduttivi. Si tratta di memorie con cui non si può certo modificare la domanda ma con cui è possibile modificare ilpetitumin ragione dell'allegazione di fatti secondari, costitutivi del diritto o la prospettazione di una diversa strategia difensiva.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 4771/2019

2Cass. civ. n. 12394/2017

3Cass. civ. n. 12247/2013

4Cass. civ. n. 11830/2013

5Cass. civ. n. 11960/2010

6Cass. civ. n. 18686/2007

7Cass. civ. n. 15593/2007

8Cass. civ. n. 23908/2006

9Cass. civ. n. 16116/2006

10Cass. civ. n. 23694/2004

11Cass. civ. n. 15021/2004

12Cass. civ. n. 12288/2004

13Cass. civ. n. 7088/1994

14Cass. civ. n. 5110/1994

15Cass. civ. n. 8616/1990

16Cass. civ. n. 2619/1990