Articolo 668 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Opposizione dopo la convalida

Dispositivo

Note

(1) L'articolo in analisi disciplina l'ipotesi dell'opposizione tardiva che non viene cioè proposta nei termini previsti dall'art. 665. Si precisa che nell'espressione "irregolarità della notificazione" deve farsi rientrare anche l'ipotesi di nullità prevista all'art. 160 del c.p.c., ovvero l'incertezza assoluta sulla persona cui è fatta la notifica o sulla data della stessa e inosservanza delle disposizioni sull'individuazione del consegnatario. Inoltre, rientrano anche i vizi meno meno gravi come ad esempio la mancata consegna della copia della citazione da parte del portiere, che non abbia sottoscritto l'originale, e ancora i casi di nullità della citazione. Ad ogni modo, ai fini dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva di cui alla norma deve sussistere un nesso di causalità tra l'irregolarità della notifica e la mancata tempestiva conoscenza dell'intimazione da parte dell'intimato.

(2) Con sent. 18-5-1972, n. 89, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità di tale comma «limitatamente alla parte in cui non consente la tardiva opposizione all'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non sia potuto comparire all'udienza per caso fortuito o forza maggiore».

(3) La norma si riferisce all'inizio dell'esecuzione, ovvero dall'accesso dell'ufficiale giudiziario. Entro tale termine deve essere depositato il ricorso con il quale si propone l'opposizione tardiva, presso la cancelleria del giudice cha ha pronunciato la convalida, il quale se sussistono gravi motivi può sospendere l'esecutorietà dell'ordinanza di convalida. Inoltre, si precisa che a seguito dell'emanazione della l. 22-12-1973, n. 841 (in tema di proroga delle locazioni) la prestazione di cauzione è ora prevista all'art. 663 del c.p.c., III comma.

(4) La parola "pretore" è stata sostituita dalla parola "tribunale" dal Dlgs. 19 febbraio 1998, n. 51.

(5) Tale comma risulta così sostituito dall'art. 6, l. 30-7-1984, n. 399. L'opposizione si propone davanti al giudice che ha pronunciato la convalida e deve fondarsi su motivi di merito miranti ad ostacolare la pronuncia della convalida della licenza. Con tali motivi si contesta la fondatezza del diritto del locatore, poiché semplici motivi di rito non sarebbero sufficienti a fondare una opposizione.Si precisa che i l locatore-opposto ha la facoltà di modificare la propria domanda formulata nell'atto di intimazione di licenza o di sfratto, mentre non può proporre una domanda nuova. Al conduttore-opponente è concessa la facoltà di chiedere un termine di grazia per sanare la morosità ai sensi dell'art. 55 della L.392/1978, richiesta che deve essere formulata entro e non oltre la prima udienza.

(6) L'opposizione non sospende l'efficacia esecutiva dell'ordinanza di convalida ma questa può essere sospesa in caso di necessità ed urgenza, ovvero in presenza di gravi motivi, in favore dell'opponente. Qualora il giudice lo ritenga opportuno può subordinare la sospensione dell'esecuzione al versamento di una cauzione, a tutela dell'opposto.

Massime giurisprudenziali (21)

1Cass. civ. n. 10678/2017

2Cass. civ. n. 122/2016

3Cass. civ. n. 12880/2009

4Cass. civ. n. 10594/2008

5Cass. civ. n. 16252/2005

6Cass. civ. n. 13755/2002

7Cass. civ. n. 8582/2002

8Cass. civ. n. 13419/2001

9Cass. civ. n. 1785/1999

10Cass. civ. n. 3357/1997

11Cass. civ. n. 1327/1995

12Cass. civ. n. 4788/1989

13Cass. civ. n. 1610/1989

14Cass. civ. n. 1127/1986

15Cass. civ. n. 4658/1985

16Cass. civ. n. 2024/1984

17Cass. civ. n. 4794/1983

18Cass. civ. n. 4641/1983

19Cass. civ. n. 1417/1982

20Cass. civ. n. 6242/1981

21Cass. civ. n. 2656/1961