Articolo 670 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sequestro giudiziario

Dispositivo

Note

(1) La norma in esame disciplina i due casi di sequestro giudiziario, prevedendo in primo luogo il sequestro di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni quando ne è controversa la proprietà o il possesso. In secondo luogo, si riscontra la disciplina del sequestro di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende presumere elementi di prova rilevanti ai fini dell'istruttoria, quando risulti controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione.

(2) Si precisa che tra i beni mobili a cui la norma si riferisce la dottrina prevalente ricomprende anche "il credito", in ragione del fatto che è possibile configurare una generica appartenenza anche se non è possibile parlare di proprietà o di possesso.

(3) Nell'espressione "possesso" a cui fa riferimento la norma, si deve far rientrare anche la mera detenzione. Ciò comporta che devono essere annoverate tra le controversie sulla proprietà o sul possesso, non solo le tipiche azioni di rivendica, reintegrazione e manutenzione, ma anche le ipotesi in cui stata esperita un'azione contrattuale, il cui accoglimento comporti anche la condanna alla restituzione di un bene come accade nel caso della risoluzione di un contratto di locazione di immobile per inadempimento dell'obbligo di corresponsione del canone pattuito, oppure un'azione personale di restituzione come si verifica nel caso dell'azione di restituzione dell'immobile locato, a seguito di cessazione del rapporto locatizio per scadenza del termine contrattuale.

(4) Presupposti per la concessione del provvedimento cautelare in analisi sono il fumus boni iuris, ovvero la probabile esistenza del diritto fatto valere, il periculum in mora che si sostanzia nel pericolo di deterioramenti, alterazioni, o sottrazioni del bene prima che la parte ricorrente ottenga una sentenza che gli consenta di mantenere o di acquisire la proprietà o il possesso del bene stesso. Inoltre, deve sussistere l'opportunità di provvedere alla gestione o alla custodia temporanea dei beni oggetto di controversia fino al momento in cui venga definito il giudizio di merito.

(5) Nella seconda ipotesi descritta dalla norma in analisi, affinché il sequestro possa essere chiesto ed autorizzato, è necessario che sussista una controversia relativa al diritto dell'esibizione o alla comunicazione dei beni indicati dalla norma stessa. Infatti, questa controversia sussiste nel caso in cui il ricorrente affermi di avere un diritto sul documento o sulla cosa da cui presume di poter trarre elementi di prova e sussista il fondato timore della loro sottrazione.

Massime giurisprudenziali (27)

1Cass. civ. n. 28673/2013

2Cass. civ. n. 9692/2008

3Cass. civ. n. 6185/2003

4Cass. civ. n. 8429/2000

5Cass. civ. n. 6957/2000

6Cass. civ. n. 13014/1995

7Cass. civ. n. 11351/1994

8Cass. civ. n. 9645/1994

9Cass. civ. n. 6813/1994

10Cass. civ. n. 4039/1994

11Cass. civ. n. 10333/1993

12Cass. civ. n. 9729/1993

13Cass. civ. n. 12595/1991

14Cass. civ. n. 3923/1989

15Cass. civ. n. 3599/1989

16Cass. civ. n. 543/1986

17Cass. civ. n. 106/1985

18Cass. civ. n. 6582/1984

19Cass. civ. n. 5066/1984

20Cass. civ. n. 1158/1984

21Cass. civ. n. 3831/1982

22Cass. civ. n. 1990/1982

23Cass. civ. n. 854/1982

24Cass. civ. n. 3318/1973

25Cass. civ. n. 1536/1973

26Cass. civ. n. 564/1973

27Cass. civ. n. 2213/1970