Articolo 669 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ambito di applicazione

Dispositivo

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonché, in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal Codice civile e dalle leggi speciali. L'articolo [669] si applica altresì ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo (1) (2).

Note

(1) Si tratta di una norma di chiusura che ha come effetto quello di determinare l'applicabilità delle disposizioni analizzate a tutte le misure cautelari previste dal codice di rito, dal codice civile e dalle leggi speciali, in quanto compatibili. Infatti, il giudizio di compatibilità va compiuto comparando la disciplina generale introdotta dalla l. 26-11-1990, n. 353 con le peculiarità proprie delle singole misure cautelari previste dal codice civile e da leggi speciali. A dimostrazione di questo, è la stessa norma in analisi che indica come ai procedimenti di istruzione preventiva si applichi solamente l'art. 669 septies, attesa la diversità del diritto posto a tutela dei due procedimenti: processuale in quelli di istruzione preventiva, sostanziale in tutti gli altri procedimenti cautelari.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 10 novembre 2023 n. 202 (in G.U. 1 a s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669- terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 17862/2011

Il provvedimento previsto dall'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è suscettibile di riesame in sede di decisione definitiva del grado di giudizio in cui sia stato emesso; pertanto, pure laddove si lamenti che sia stata negata l'ammissibilità del reclamo contro di esso, ai sensi dell'art. 669 terdecies cod. proc. civ., sull'assunto che si tratti non già di provvedimento cautelare, bensì di provvedimento sommario di natura anticipatoria degli effetti della decisione sul merito, l'errore eventualmente contenuto in tale pronunzia non dà comunque luogo in alcun modo ad una sentenza in senso sostanziale, essendo priva di definitività. Risolvendosi, pertanto, la negazione della reclamabilità dell'ordinanza, resa a norma dall'art. 24, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, soltanto nella stabilità dei suoi effetti anticipatori fino alla decisione di chiusura del giudizio in primo grado, non è ammissibile avverso essa il ricorso straordinario per cassazione di cui all'art. 111, settimo comma, Cost..(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 17862 del 31 agosto 2011)

2Cass. civ. n. 4082/2005

Il procedimento di cui all'art. 8, quinto comma, della legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante disposizioni sulla stampa, come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416 — il quale prevede, nella ipotesi di mancata pubblicazione spontanea ovvero di pubblicazione inidonea alla rettifica, che il richiedente la stessa possa fare istanza ai sensi dell'art. 700 c.p.c. di una pubblicazione capace di produrre gli effetti riparatori cui ha diritto — deve essere inquadrato nell'ambito della tutela sommaria cautelare, non essendo a ciò di ostacolo la particolarità rispetto allo strumento tipico di cui all'art. 700 c.p.c., costituita dal fatto che il periculum in mora è ritenuto comunque sussistente e pertanto non richiede al giudice una valutazione sul punto. Pertanto si debbono ritenere applicabili ai procedimenti in questione, nei termini di cui all'art. 669 quaterdecies c.p.c., le norme di cui ai procedimenti cautelari in genere stabilite dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c., con la conseguenza che l'ordinanza pronunciata in sede di reclamo, costituendo un provvedimento interinale o provvisorio, non è soggetta al ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., senza che in contrario rilevi la irreversibilità degli effetti della sua esecuzione sotto il profilo che, concretandosi nella pubblicazione di una rettifica, essa non potrebbe essere successivamente eliminata qualora il provvedimento perda efficacia a causa dell'omessa instaurazione della causa di merito, atteso che il fenomeno della irreversibilità degli effetti — il quale si verifica in tutti i casi in cui per la natura del diritto sottoposto a cautela il carattere anticipatorio della misura cautelare è in sè sufficiente per soddisfare l'interesse del richiedente — Non vale ad attribuire ad un provvedimento giurisdizionale il carattere della definitività e decisorietà supposto dall'art. 111, settimo comma, Cost.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4082 del 25 febbraio 2005)

3Cass. civ. n. 1748/1999

La natura cautelare dei provvedimenti adottati dal tribunale in sede di reclamo avverso le decisioni del G.I. in tema di sospensione delle delibere societarie di esclusione di un socio rende detti provvedimenti soggetti alla disciplina dettata dagli artt. 669 bis e ss. c.p.c. (giusta disposto del successivo art. 669 quaterdecies stesso codice), e non anche ricorribili per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1748 del 2 marzo 1999)