Articolo 669 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ambito di applicazione

Dispositivo

Note

(1) Si tratta di una norma di chiusura che ha come effetto quello di determinare l'applicabilità delle disposizioni analizzate a tutte le misure cautelari previste dal codice di rito, dal codice civile e dalle leggi speciali, in quanto compatibili. Infatti, il giudizio di compatibilità va compiuto comparando la disciplina generale introdotta dalla l. 26-11-1990, n. 353 con le peculiarità proprie delle singole misure cautelari previste dal codice civile e da leggi speciali. A dimostrazione di questo, è la stessa norma in analisi che indica come ai procedimenti di istruzione preventiva si applichi solamente l'art. 669 septies, attesa la diversità del diritto posto a tutela dei due procedimenti: processuale in quelli di istruzione preventiva, sostanziale in tutti gli altri procedimenti cautelari.

(2) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 10 novembre 2023 n. 202 (in G.U. 1 a s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669- terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice".

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 17862/2011

2Cass. civ. n. 4082/2005

3Cass. civ. n. 1748/1999