Articolo 676 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Dispositivo

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode (1), stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti (2) (3).

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione (4) [disp. att. 86].

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi (5)e i diritti (6)previsti negli articoli [521], [522] e [560].

Note

(1) Il custode viene nominato dal giudice che gli attribuisce il compito di amministrare e conservare i beni sequestrati nella conservazione. Si tratta di un organo ausiliario del giudice, che svolge un'attività di supporto all'attività giurisdizionale, consistente nell'amministrare e conservare le cose pignorate o sequestrate.

(2) Nel provvedimento di nomina del custode il giudice stabilisce le direttive e le istruzioni necessarie, sancendo i compiti del custode ed i limiti della sua attività in relazione alle diverse situazioni concrete.

(3) Si precisa che il custode ha una propria legittimazione processuale, in quanto è capace di stare in giudizio in rappresentanza del patrimonio sequestrato. Inoltre, egli può compiere di propria iniziativa gli atti di ordinaria amministrazione necessari a conservare il patrimonio sequestrato, mentre gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solamente previa autorizzazione del giudice.

(4) E' rimessa alla valutazione discrezionale del giudice la scelta della persona da nominare come custode. Può essere nominato custode anche lo stesso destinatario della misura cautelare (677), il quale continuerà ad esercitare l'amministrazione dei beni sequestrati sotto il controllo giudiziale, oppure anche un terzo estraneo alla controversia.

(5) Nel momento in cui il giudizio di merito si conclude, il custode dovrà restituire i beni alla parte che risulta vittoriosa. Inoltre, ha l'obbligo di presentare al giudice il rendiconto ogni tre mesi e quello finale ai sensi dell'art. 593.

(6) Il custode ha diritto ad un compenso per l'attività svolta, compenso che viene liquidato dal giudice con decreto. Sono le parti ad essere solidalmente obbligate a versare la somma liquidata dal giudice a titolo di compenso.Si precisa che il diritto al compenso va escluso nel caso in cui sia stata nominata custode dei beni mobili una delle parti della controversia. Diversamente, se l'oggetto del sequestro sono beni immobili, il compenso sarà previsto anche se è la parte in lite ad essere nominata custode.

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 16057/2019

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2014).(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 16057 del 14 giugno 2019)

2Cass. civ. n. 15308/2019

Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15308 del 6 giugno 2019)

3Cass. civ. n. 8483/2013

Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 8483 del 8 aprile 2013)

4Cass. civ. n. 11377/2011

Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l'amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ai rapporti da lui posti in essere o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare; pertanto, non è legittimato ad agire per l'annullamento di un contratto di locazione delle cose sequestrate (nella specie, perché concluso dal rappresentante in conflitto di interessi), stipulato prima del sequestro, trattandosi di azione preesistente alla custodia.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 11377 del 24 maggio 2011)

5Cass. civ. n. 7693/2006

La posizione processuale del custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, il quale agisca a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli, equivale a quella di un sostituto processuale; pertanto, l'eventuale cessazione del suo potere di stare in giudizio per conto di altri non fa venir meno automaticamente la legittimazione sostitutiva, né, conseguentemente, i relativi poteri d'impulso processuale conferiti al suo difensore, ove (come accade nel giudizio di cassazione) non sia possibile attuare un idoneo meccanismo d'interruzione e riassunzione del giudizio in capo al nuovo legittimato processuale.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 7693 del 31 marzo 2006)

6Cass. civ. n. 9692/2001

Nel sequestro giudiziario, il custode — anche se non è legittimato a chiedere l'accertamento della titolarità di un diritto reale sul bene sequestrato, essendo la sua legittimazione correlata a situazioni sorte nel corso della sua amministrazione e ricollegabili ad atti da lui posti in essere in tale qualità — può stare in giudizio come attore e come convenuto a tutela della conservazione del bene e per preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare; in particolare il custode è legittimato all'azione diretta ad assicurarsi la disponibilità del bene funzionale all'incarico da assolvere nell'ipotesi in cui l'atto contestato, per le modalità con cui è attuato, sia suscettibile di pregiudicare l'esercizio delle funzioni e gli interessi alla cui tutela è preposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, non avendo il giudice, innanzi al quale il custode aveva proposto azione di accertamento della inefficacia o nullità della cessione delle quote di una Srl sequestrate intervenuta dopo la sua nomina, verificato se ne sussistesse la legittimazione in correlazione all'esercizio dei poteri in concreto conferitigli ed al contenuto ed alle finalità della misura cautelare disposta).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9692 del 17 luglio 2001)

7Cass. civ. n. 15373/2000

Il potere, previsto dall'art. 560 c.p.c., richiamato dall'art. 676 c.p.c., del giudice di autorizzare il custode di un bene sottoposto a sequestro alla locazione del medesimo è assolutamente discrezionale, sì che l'opposizione di parte al riguardo non ha alcun rilievo e perciò esclude possa costituire causa idonea per i danni che la controparte assume di avere conseguentemente subito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15373 del 1 dicembre 2000)

8Cass. civ. n. 4870/1997

La convalida del sequestro concerne l'esistenza delle condizioni richieste dalla legge perché possa farsi luogo al provvedimento cautelare, non anche le statuizioni accessorie, quali quelle in materia di nomina del custode e di determinazione del relativo compenso; tali statuizioni, cui la sentenza di convalida non fa cenno, non sono suscettibili di passare in giudicato, non essendo, tra l'altro, il custode - in tale specifica veste - neppure parte del giudizio di convalida. Ne consegue che non è possibile desumere dal passaggio in giudicato della sentenza di convalida del sequestro anche l'intangibilità del provvedimento con cui il presidente del tribunale, disponendo il sequestro, abbia affermato il diritto del custode al compenso.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 4870 del 30 maggio 1997)

9Cass. civ. n. 6812/1996

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro l'ordinanza con cui sia stato nominato un custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, trattandosi di un provvedimento privo del requisito della decisorietà, che non incide su diritti soggettivi, con efficacia di giudicato, ma esplica effetti solo sul piano processuale ed è, comunque, sempre revocabile e modificabile.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6812 del 27 luglio 1996)

10Cass. civ. n. 870/1996

In tema di sequestro giudiziario, non sono impugnabili ex art. 111 comma secondo Cost., difettando del requisito della decisorietà, i provvedimenti con cui il giudice istruttore approva i rendiconti, parziali e finale, presentati dal custode, rispettivamente, nel corso ed al termine della gestione, ai sensi dell'art. 593 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio disposto dagli artt. 676 e 560 stesso codice), atteso che tali provvedimenti, anche se risolutivi delle contestazioni insorte in merito alle partite del conto, non contengono statuizioni dirette alle parti, volte a dirimere un contenzioso tra le stesse, ma si pongono come atti di amministrazione, nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sullo svolgimento dell'operato del custode. La responsabilità del custode per comportamento doloso o colposo, contrario ai doveri dell'ufficio, può eventualmente essere fatta valere in altra sede, mediante apposito autonomo giudizio, dalla parte che risulterà in definitiva titolare del diritto controverso, nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 870 del 1 febbraio 1996)

11Cass. civ. n. 4699/1991

Poiché le ipotesi nelle quali un soggetto risponde degli atti illeciti compiuti da un altro soggetto col quale esista un rapporto giuridico sono eccezionali, il proprietario dei beni posti sotto sequestro non risponde degli atti illeciti compiuti dal custode giudiziario dei beni stessi in mancanza di una espressa disposizione in tal senso.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4699 del 27 aprile 1991)

12Cass. civ. n. 2429/1988

Il custode sequestratario assume la qualità di amministratore dei beni sequestrati per conto di colui il quale, in definitiva, ne sia dichiarato proprietario o possessore, cosicché solo quest'ultimo resta vincolato per i negozi giuridici posti in essere dal sequestratario durante l'amministrazione; ne consegue che mentre le spese di custodia ed il compenso dovuto al custode vanno posti a carico della parte soccombente, le passività della gestione gravano sul proprietario (o possessore), nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta e nei cui confronti il custode sarebbe stato responsabile per comportamento, doloso o colposo, contrario ai doveri dell'ufficio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2429 del 14 marzo 1988)

13Cass. civ. n. 1175/1983

Non è configurabile la permanenza nell'incarico del custode di beni in sequestro giudiziario una volta che, venuta meno la procedura cautelare, egli sia stato espressamente revocato, senza che sia necessario, a tal fine, alcun provvedimento del giudice che imponga la restituzione dei beni nella libera disponibilità degli aventi diritto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1175 del 16 febbraio 1983)

14Cass. civ. n. 2935/1974

Il custode sequestratario, qualora ecceda dai limiti dei poteri conferitegli, va assimilato al falsus procurator ne consegue che il negozio invalido vincola l'interessato qualora questi lo abbia espressamente o tacitamente riconosciuto e ratificato.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2935 del 18 ottobre 1974)

15Cass. civ. n. 1406/1971

Il custode del sequestro esercita una pubblica funzione in quanto ausiliario del giudice ed è tenuto a giustificare al giudice il suo operato. I doveri del custode cessano con la realizzazione dello scopo per cui il vincolo fu imposto, come nel caso in cui le parti abbiano rinunziato al sequestro. L'interesse al rendiconto giudiziale, relativo all'amministrazione delle cose sequestrate viene meno se, con accordo, concluso con la controparte, custode dei beni sequestrati, il proprietario dei detti beni accetti convenzionalmente un rendiconto fornitogli stragiudizialmente dal custode medesimo, e riceva il pagamento delle somme dovutegli in seguito al detto rendiconto. L'accertamento della responsabilità del custode rientra nel potere del giudice di merito ed il suo apprezzamento motivato è incensurabile in cassazione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1406 del 15 maggio 1971)

16Cass. civ. n. 2417/1970

Poiché l'art. 676, c.p.c. dichiara non impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice, di ufficio o su istanza di parte, dispone la sostituzione del custode, ugualmente non impugnabile deve ritenersi l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione del custode stesso. In entrambe le ipotesi identica è la ratio legis, consistente nella considerazione che i detti provvedimenti attengono esclusivamente all'amministrazione dei beni sequestrati e sono privi di qualsiasi carattere decisorio o di efficacia definitiva, potendo sempre essere modificati ad opera dello stesso giudice. Pertanto, i provvedimenti in esame, anche se contenuti in sentenza, non assumono natura diversa, e contro di essi non è proponibile ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2417 del 16 novembre 1970)