Articolo 677 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Esecuzione del sequestro giudiziario
Dispositivo
Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli [605] e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione (1) del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo [608], primo comma (2).
L'articolo [608], primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore (3).
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente (3), può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo[210] o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell'articolo [211].
Note
(1) Il sequestro giudiziario viene eseguito secondo le forme dell'esecuzione per consegna o rilascio, in quanto compatibili. Infatti, con tale forma di esecuzione il creditore ottiene il possesso della cosa e non la trasformazione della cosa in denaro. L'esecuzione non deve essere preceduta dalla notifica del provvedimento che autorizza il sequestro né del precetto proprio perché si vuole impedire la sottrazione dei beni sui quali il sequestro deve essere eseguito.
(2) Si precisa che secondo la giurisprudenza il sequestro che abbia ad oggetto beni immobili, si esegue mediante la trascrizione del provvedimento cautelare ad opera del sequestrante. Diversa invece risulta l'opinione dottrinale secondo la quale non è necessario il provvedimento di sequestro, essendo sufficiente l'immissione nel possesso del bene da parte del sequestrante.
(3) Il secondo comma della norma in analisi prevede espressamente che la comunicazione di cui al primo comma dell'art. 608 del c.p.c.debba avvenire nella sola ipotesi in cui il custode sia persona diversa dal detentore del bene. La mancanza dell'avviso comporta l'inefficacia del sequestro. La ratio della previsione normativa si riscontra nella necessità di tutelare la posizione i diritti del terzo, il quale ad esempio potrebbe proporre opposizione avverso l'ordinanza di esibizione di una prova, intervenendo nel giudizio ex art. 211.
Massime giurisprudenziali (7)
1Cass. civ. n. 22945/2019
Se il custode è persona diversa dal detentore e l'azienda è composta da beni mobili ed immobili, l'attuazione del sequestro giudiziario è regolata dall'art. 677 c.p.c. e, pertanto, può compiersi con le formalità di cui agli artt. 605 c.p.c., per i mobili, e quelle di cui all'art. 608 c.p.c. per gli immobili. Relativamente a questi ultimi, in particolare, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 608 c.p.c. dal d.l. n. 35 del 2005, al fine di impedire l'inefficacia della misura è sufficiente, per ragioni di ordine sistematico, che il sequestrante consegni all'ufficiale giudiziario l'avviso ex art. 608, comma 1, c.p.c. entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pronuncia, ai sensi dell'art. 675 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 22945 del 13 settembre 2019)
2Cass. civ. n. 23763/2016
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso l'ordinanza, pronunciata in sede di reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., che autorizza il sequestro giudiziario, costituendo la stessa una misura cautelare provvisoria che, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuisce su di essi a definizione di una controversia, né ha attitudine ad acquisire autorità di giudicato sostanziale.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 23763 del 22 novembre 2016)
3Cass. civ. n. 22860/2007
Nel caso in cui i beni pignorati detenuti dal creditore terzo costituiscono oggetto di sequestro giudiziario va applicata, ai fini della sua esecuzione, la disciplina di cui agli artt. 677, 605 e 211 c.p.c. Ne consegue che, laddove il giudice abbia disposto l'immissione in possesso del custode sequestratario nominato con lo stesso provvedimento di sequestro, il terzo detentore può fare direttamente opposizione ai sensi dell'art. 211, comma secondo, c.p.c.; se il terzo creditore pignoratizio detentore del bene oggetto del provvedimento di sequestro giudiziario non acconsente a consegnarlo spontaneamente all'ufficiale giudiziario procedente, si rende necessario l'intervento del giudice, che può ordinare al terzo di esibire il bene o di consentire la relativa immediata immissione in possesso in favore del custode sequestratario, con le garanzie di cui all'art. 211 c.p.c., atteso che, in presenza di una tale opposizione, l'ufficiale giudiziario non ha il potere di vincere con la forza il rifiuto del terzo di consegnare il bene, essendo necessario un apposito ordine del giudice, ai sensi dell'art. 677, secondo e terzo comma, c.p.c., che, se si applicasse l'art. 605 c.p.c., sarebbe peraltro inutile.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22860 del 30 ottobre 2007)
4Cass. civ. n. 9729/1993
Gli artt. 672 (Rectius: 677 - N.d.R.) e 680 c.p.c. non prescrivono ai fini dell'esecuzione del sequestro giudiziario la specificazione nel provvedimento dei beni da sottoporre alla misura cautelare, essendo sufficiente la semplice indicazione che consenta di identificarli.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 9729 del 27 settembre 1993)
5Cass. civ. n. 8679/1990
Il divieto di esecuzione nei giorni festivi, previsto per il sequestro conservativo sui mobili dall'art. 678 c.p.c. che dichiara applicabile le norme del pignoramento (art. 519, contenente il divieto), non è previsto dall'art. 677 per l'esecuzione del sequestro giudiziario che rinvia alle disposizioni degli artt. 605 e ss. c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8679 del 24 agosto 1990)
6Cass. civ. n. 28/1988
L'esecuzione delle misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per l'esecuzione per consegna o rilascio (sequestro giudiziario) od in quelle previste per il pignoramento (sequestro conservativo), non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata, né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all'intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia; ne consegue che la competenza a decidere sulle regolarità e validità del sequestro, con riguardo sia alla mancanza dei presupposti processuali che all'inefficacia ed alla illegittimità dell'esecuzione, appartiene al giudice investito del giudizio sulla convalida e sul merito, e non al giudice dell'esecuzione. Né tale disciplina appare in contrasto con l'art. 24 Cost., atteso che il diritto di difesa viene garantito, dopo la concessione del sequestro, dall'ulteriore fase processuale del giudizio di convalida, a contraddittorio pieno, nella quale possono essere fatte valere tutte le ragioni delle parti al fine di verificare la legittimità della misura cautelare e degli atti successivamente posti in essere per eseguirla.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28 del 11 gennaio 1988)
7Cass. civ. n. 1447/1976
L'obbligo di cui al capoverso dell'art. 677 c.p.c. — secondo cui, nell'esecuzione del sequestro giudiziario, alla parte tenuta a rilasciare l'immobile va effettuata la comunicazione di cui all'art. 608 c.p.c. (comunicazione, da parte dell'ufficiale giudiziario, e con almeno tre giorni d'anticipo, del giorno e dell'ora in cui si procederà) solo se il custode sia persona diversa dal detentore — è posto nell'esclusivo interesse del detentore dell'immobile, e perciò solo questi è legittimato a far valere l'omissione della comunicazione.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1447 del 22 aprile 1976)