Articolo 685 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Vendita delle cose deteriorabili
Dispositivo
In caso di pericolo di deterioramento (1) delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione (2)o con altro successivo, può ordinarne la vendita (3) nei modi stabiliti per le cose pignorate.
Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.
Note
(1) Si precisa che per deterioramento si deve intendere l'impossibilità di conservazione materiale delle cose.
(2) L'effetto della vendita è quello di sostituire al bene oggetto del sequestro il suo corrispondente prezzo. Inoltre, in tale ambito, si precisa che in caso di eccezionale urgenza, la vendita può essere ordinata anche inaudita altera parte.
(3) Il provvedimento con cui il giudice dispone la vendita riveste la forma dell'ordinanza, non impugnabile con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 9687/1995
Il provvedimento col quale il giudice, in caso di deterioramento delle cose sequestrate, ne ordina, ai sensi dell'art. 685 c.p.c., la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate, — non essendo definitivo e non avendo carattere decisorio — non è impugnabile col ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 9687 del 14 settembre 1995)
2Cass. civ. n. 321/1982
Seppure il ricorso per cassazione di cui all'art. 111 della Costituzione è ammesso contro le sentenze — ancorché dichiarate non impugnabili — le quali decidono sull'opposizione agli atti esecutivi, un siffatto rimedio non è estensibile all'ordinanza con la quale il giudice, in caso di pericolo di deterioramento delle cose sequestrate, ne ordina, a norma dell'art. 685 c.p.c., la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate, senza peraltro alcuna pronuncia implicita su questioni controverse tra le parti, essendo tale provvedimento precedente all'atto esecutivo della vendita e privo di contenuto decisorio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 321 del 18 gennaio 1982)