Articolo 685 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vendita delle cose deteriorabili

Dispositivo

Note

(1) Si precisa che per deterioramento si deve intendere l'impossibilità di conservazione materiale delle cose.

(2) L'effetto della vendita è quello di sostituire al bene oggetto del sequestro il suo corrispondente prezzo. Inoltre, in tale ambito, si precisa che in caso di eccezionale urgenza, la vendita può essere ordinata anche inaudita altera parte.

(3) Il provvedimento con cui il giudice dispone la vendita riveste la forma dell'ordinanza, non impugnabile con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 9687/1995

2Cass. civ. n. 321/1982