Articolo 686 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Conversione del sequestro conservativo in pignoramento

Dispositivo

Note

(1) Nel momento in cui avviene la pubblicazione della sentenza di condanna esecutiva, favorevole per il creditore sequestrante, il sequestro conservativo si converte automaticamente in pignoramento. Secondo la giurisprudenza più recente, gli effetti di tale conversione verificano ex nunc e non in maniera retroattiva alla data del sequestro, proprio al fine di evitare un'alterazione della struttura del provvedimento cautelare.

(2) La conversione opera al momento della pubblicazione della sentenza di condanna, non richiedendosi il passaggio in giudicato della sentenza.

(3) Unico rimedio esperibile dal debitore per contrastare la conversione del sequestro conservativo in pignoramento è quello dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 del c.p.c..

(4) L'ultimo comma sancisce che nel caso in cui i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi all distribuzione della somma ricavata. Tale disposizione deve essere intesa nel senso che il sequestrante partecipa alla distribuzione della somma ricavata dal processo esecutivo promosso da altri creditori, anche se non ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva e quindi anche se non è avvenuta la conversione del sequestro conservativo in pignoramento.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 21481/2016

2Cass. civ. n. 10871/2012

3Cass. civ. n. 1689/2012

4Cass. civ. n. 10029/2006

5Cass. civ. n. 7218/1997

6Cass. civ. n. 8060/1996

7Cass. civ. n. 2589/1988

8Cass. civ. n. 959/1979