Articolo 691 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Contravvenzione al divieto del giudice

Dispositivo

Note

(1) Il giudice competente a pronunciare il ripristino della situazione di fatto violata è quello adìto con la denuncia o, se è già pendente la causa di merito, il giudice competente a conoscere il merito.

(2) La norma prevede la facoltà del giudice di disporre con ordinanza il ripristino della situazione violata, previa istanza di parte.

(3) Una volta pronunciata, l'ordinanza costituisce titolo per l'esecuzione forzata. Tuttavia, essa non ha carattere decisorio, pertanto non è impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., eccetto per l'ipotesi in cui si voglia impugnare l'ordinanza limitatamente alle spese. Diversamente, si ritiene ammissibile la sua revoca, nel caso in cui subiscano una sostanziale modifica le condizioni in ragione delle quali era stata pronunciata l'ordinanza.

Massime giurisprudenziali (7)

1Cass. civ. n. 950/2013

2Cass. civ. n. 1779/1993

3Cass. civ. n. 6410/1980

4Cass. civ. n. 3552/1972

5Cass. civ. n. 3193/1972

6Cass. civ. n. 2769/1968

7Cass. civ. n. 1036/1967