Articolo 692 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assunzione di testimoni

Dispositivo

Chi ha fondato motivo di temere (1) che siano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni (2) possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.

Note

(1) Presupposto per l'applicazione della norma in esame è il pericolo di perdere la possibilità di acquisire una determinata testimonianza, pertanto vi è l'urgenza che non consente di attendere lo svolgimento della fase istruttoria del giudizio di merito. L'ipotesi più frequente è quella dell'imminente morte del testimone per ragioni di malattia o del probabile decesso per la sua tarda età. Inoltre, la norma in analisi può trovare applicazione anche nel caso in cui testimoni risiedano all'estero, qualora risulti probabile la loro futura irreperibilità.

(2) Quando viene proposta l'istanza per l'assunzione della testimonianza a futura memoria, che assume la forma del ricorso, il giudice deve valutare sia che la deposizione del testimone risulti necessaria per dimostrare determinati fatti o circostanze sia che sia giuridicamente proponibile la causa di merito che l'istante intende proporre.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 496/1986

Il riscontro del requisito dell'urgenza, che condiziona l'assunzione in via preventiva di mezzi di prova, secondo la procedura contemplata dagli artt. 692 e ss. c.p.c., nonché la loro successiva ammissione nel procedimento ordinario, si traduce in un apprezzamento di fatto, correlato ad una valutazione del pericolo di dispersione delle prove medesime non legata da specifiche regole, e come tale è demandato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 496 del 25 gennaio 1986)