Articolo 694 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordine di comparizione

Dispositivo

Note

(1) Le parole nella parentesi quadra sono state soppresse ai sensi dell'art. 104, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) La previgente espressione "conciliatore" deve intendersi sostituita dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39 della l. 21-11-1991, n. 374.

(3) Nell'ipotesi in cui la notifica del ricorso e del pedissequo decreto risulti omessa o intempestiva, al giudice competente è preclusa la possibilità di provvedere sull'istanza, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la controparte compaia spontaneamente. In tal caso, la sua comparizione sana il vizio dell'omessa o intempestiva notificazione in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1384/1981

2Cass. civ. n. 4094/1976