Articolo 694 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordine di comparizione

Dispositivo

Il presidente del tribunale, [il pretore] (1) o il giudice di pace (2)fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e stabilisce il termine perentorio per la notificazione del decreto (3).

Note

(1) Le parole nella parentesi quadra sono state soppresse ai sensi dell'art. 104, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) La previgente espressione "conciliatore" deve intendersi sostituita dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39 della l. 21-11-1991, n. 374.

(3) Nell'ipotesi in cui la notifica del ricorso e del pedissequo decreto risulti omessa o intempestiva, al giudice competente è preclusa la possibilità di provvedere sull'istanza, fatta eccezione per l'ipotesi in cui la controparte compaia spontaneamente. In tal caso, la sua comparizione sana il vizio dell'omessa o intempestiva notificazione in virtù del principio del raggiungimento dello scopo.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1384/1981

A norma dell'art. 157 terzo comma c.p.c., la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Pertanto, la violazione dell'art. 694 c.p.c. — sotto il profilo che il giudice ha disposto una istruzione tecnica preventiva eccedente i limiti di una semplice verifica dello stato dei luoghi o della qualità o condizione delle cose — non può essere fatta valere dalla parte che, nel procedimento celebrato a norma degli artt. 604 e 695 c.p.c., ha concorso con istanze o con atteggiamento processuale adesivo o acquiescente a quello della controparte, a provocare tale eccedenza. (Nella specie, è stato ritenuto ammissibile l'accertamento tecnico preventivo, avente per oggetto le cause del sinistro automobilistico, in quanto la parte che aveva dedotto la nullità di esso, non si era opposta al suo espletamento, ma aveva chiesto che l'accertamento medesimo fosse diretto anche a rilevare le tracce dell'urto e i suoi effetti.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1384 del 11 marzo 1981)

2Cass. civ. n. 4094/1976

Nell'accertamento tecnico preventivo, la pretesa insufficienza del termine intercorrente fra la notifica del decreto di fissazione della comparizione delle parti e l'udienza prevista per la comparizione medesima, non può essere dedotta come motivo di invalidità del relativo procedimento. In esso, infatti, la legge non prevede un termine minimo per la comparizione delle parti, la quale, del resto, può essere omessa (art. 697 c.p.c.), in relazione a motivi di urgenza discrezionalmente valutabili dal giudice adito.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4094 del 9 novembre 1976)