Articolo 695 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ammissione del mezzo di prova

Dispositivo

Note

(1) Le parole in parentesi quadra sono soppresse ai sensi dell'art. 104, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) La previgente espressione "conciliatore" deve intendersi così sostituita dall'1-5-1995 ai sensi dell'art. 39, l. 21-11-1994, n. 374.

(3) L'ordinanza con cui il giudice ammette l'esame testimoniale non è impugnabile autonomamente in ragione del fatto che le condizioni di ammissibilità dei mezzi di prova preventivamente assunti devono essere riesaminate nel giudizio di merito.

(4) Se il giudice adito ritiene di rigettare l'istanza di ammissione dell'esame testimoniale, questa può essere riproposta ai sensi dell'art. 669 septies del c.p.c.nell'ipotesi in cui si verifichino mutamenti sostanziali delle circostanze oppure vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.

(5) La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 10 novembre 2023 n. 202 (in G.U. 1 a s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile, nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall'art. 669- terdecies cod. proc. civ., avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice".

Massime giurisprudenziali (20)

1Cass. civ. n. 4156/2012

2Cass. civ. n. 21888/2004

3Cass. civ. n. 16578/2002

4Cass. civ. n. 12007/2002

5Cass. civ. n. 12748/1999

6Cass. civ. n. 7129/1998

7Cass. civ. n. 2896/1997

8Cass. civ. n. 9380/1992

9Cass. civ. n. 11460/1990

10Cass. civ. n. 7903/1990

11Cass. civ. n. 1323/1989

12Cass. civ. n. 2580/1988

13Cass. civ. n. 1491/1988

14Cass. civ. n. 443/1988

15Cass. civ. n. 4073/1986

16Cass. civ. n. 1664/1986

17Cass. civ. n. 4415/1985

18Cass. civ. n. 1934/1983

19Cass. civ. n. 2331/1973

20Cass. civ. n. 2851/1969