Articolo 698 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Assunzione ed efficacia delle prove preventive

Dispositivo

Note

(1) La norma richiama espressamente le disposizioni dettate per l'istruzione probatoria, in quanto compatibili visto il carattere speciale del procedimento in esame. Tuttavia, il giudice non ha il potere di ridurre le liste testimoniali sovrabbondanti o sentire i testimoni indicati dalla controparte, mentre può risolvere le contestazioni e gli incidenti eventualmente insorti, e disporre il confronto tra testimoni che abbiano reso deposizioni divergenti.

(2) Tale comma indica l'autonomia del procedimento di istruzione preventiva rispetto al successivo giudizio di merito, per cui la prova preventivamente assunta non si inserisce automaticamente in quest'ultimo. Sarà il giudice di merito a dover valutare l'ammissibilità e la rilevanza delle prove assunte preventivamente, subordinando il loro impiego all'esito positivo di tale valutazione.

(3) L'ultimo comma rappresenta il logico corollario del precedente comma.

Massime giurisprudenziali (10)

1Cass. civ. n. 6591/2016

2Cass. civ. n. 23693/2009

3Cass. civ. n. 19563/2009

4Cass. civ. n. 8600/2001

5Cass. civ. n. 1134/1993

6Cass. civ. n. 9836/1990

7Cass. civ. n. 3510/1989

8Cass. civ. n. 5147/1987

9Cass. civ. n. 852/1985

10Cass. civ. n. 2864/1976