Articolo 697 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

Dispositivo

Note

(1) La valutazione in ordine alla sussistenza del requisito dell'eccezionale urgenza viene rimessa alla discrezionalità del giudice.

(2) Le parole nelle parentesi quadra sono state soppresse ai sensi dell'art. 104, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, con decorrenza dal 2-6-1999.

(3) La previgente espressione "conciliatore" deve intendersi sostituita dalle parole "il giudice di pace" ai sensi dell'art. 39, l. 21-11-1991, n. 374.

(4) Nel caso in cui il giudice ritenga sussistente l'eccezionale urgenza dispone l'assunzione della prova con decreto. Tuttavia, il ricorrente non è tenuto a notificarlo alle altre parti, mentre sarà il cancelliere a dovere notificare in ogni caso notificare il decreto alle parti non presenti, non presenti, non oltre il giorno successivo all'assunzione delle prove. Diversamente, il giudice ha la facoltà (e non l'obbligo) di nominare alle parti non presenti alla assunzione della prova un procuratore.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1920/1993