Articolo 697 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza

Dispositivo

In caso di eccezionale urgenza (1), il presidente del tribunale, [il pretore] (2) o il giudice di pace (3) può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli [694] e [695] con decreto, dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altri parti; in tal caso può (4) nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere, deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione.

Note

(1) La valutazione in ordine alla sussistenza del requisito dell'eccezionale urgenza viene rimessa alla discrezionalità del giudice.

(2) Le parole nelle parentesi quadra sono state soppresse ai sensi dell'art. 104, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, con decorrenza dal 2-6-1999.

(3) La previgente espressione "conciliatore" deve intendersi sostituita dalle parole "il giudice di pace" ai sensi dell'art. 39, l. 21-11-1991, n. 374.

(4) Nel caso in cui il giudice ritenga sussistente l'eccezionale urgenza dispone l'assunzione della prova con decreto. Tuttavia, il ricorrente non è tenuto a notificarlo alle altre parti, mentre sarà il cancelliere a dovere notificare in ogni caso notificare il decreto alle parti non presenti, non presenti, non oltre il giorno successivo all'assunzione delle prove. Diversamente, il giudice ha la facoltà (e non l'obbligo) di nominare alle parti non presenti alla assunzione della prova un procuratore.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 1920/1993

Nel procedimento di istruzione preventiva, che si svolga per ragioni d'urgenza inaudita altera parte, l'onere delle spese, anche con riguardo al procuratore che venga nominato d'ufficio a tutela della parte non presente (art. 697 c.p.c.), deve gravare sul richiedente, quale soggetto interessato, salvo restando il successivo regolamento delle spese medesime.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1920 del 16 febbraio 1993)