Articolo 716 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando
Dispositivo
[L'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni (1), anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto negli articoli [419] e [420] del c.c. (2) (3).]
Note
(1) Si precisa che l'attribuzione della capacità processuale all'interdicendo o all'inabilitando anche in caso di nomina del tutore o curatore provvisorio, rappresenta una disposizione eccezionale che, come tale, non contrasta con il generale principio di cui all'art. 75. La sua ratio si riscontra infatti nella necessità di consentire al soggetto nei cui confronti è promossa l'azione di interdizione o di inabilitazione, di difendere personalmente il proprio diritto alla conservazione della capacità di agire, in contraddittorio con la parte ricorrente.
(2) Si precisa che l'art. 420 c.c. è stato abrogato dalla l. 13-5-1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori).
(3) Le attività processuali compiute dall'interdicendo o inabilitando e dal tutore o curatore sono del tutto autonome tra loro e la loro eventuale conflittualità non incide sulla sentenza. Inoltre, data la capacità processuale dell'interdicendo e dell'inabilitando, tutore e curatore provvisorio non assumono la veste di parte necessaria del processo. Pertanto, la mancata notificazione dell'impugnazione ai suddetti tutore e curatore provvisorio, non incide sull'ammissibilità dell'impugnazione stessa.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 17003/2007
Nel giudizio avente ad oggetto la revoca dell'interdizione e l'eventuale pronuncia dell'inabilitazione, il curatore provvisorio, nominato all'esito del giudizio di primo grado, non assume la veste di rappresentante processuale dell'interdetta, medio tempore inabilitata; pertanto, correttamente, l'atto di appello del tutore è notificato alla parte personalmente e non al curatore provvisorio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17003 del 2 agosto 2007)
2Cass. civ. n. 1643/1967
Parte del giudizio di interdizione e soltanto l'interdicendo. Nei suoi confronti vanno proposte domande ed impugnazioni e ogni atto compiuto nei confronti del curatore, qualora l'interdicendo sia già inabilitato, non produce alcun effetto nei rapporti con l'interdicendo.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 1643 del 4 luglio 1967)
3Cass. civ. n. 636/1965
Poiché, ai sensi dell'art. 716 c.p.c. — il quale dispone che l'interdicendo o l'inabilitando possono stare in giudizio e compiere da soli tutti gli atti del procedimento, comprese le impugnazioni, anche quando è stato nominato il tutore o il curatore provvisorio previsto dagli artt. 419 e 420 c.p.c. — l'interdicendo o l'inabilitando conservano il libero esercizio dei propri diritti processuali, il tutore o il curatore provvisorio non assumono, limitatamente all'ambito del giudizio di interdizione o di inabilitazione, né la veste di parti necessarie in proprio del giudizio, né quella di rappresentanti processuali dell'interdicendo o dell'inabilitando. Da ciò deriva che la notifica al tutore provvisorio o al curatore provvisorio dell'atto di impugnazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 719 c.p.c., avverso la sentenza che ha provveduto sulla interdizione o sulla inabilitazione, non è conseguente ad una ipotesi di litisconsorzio necessario, ma ha la finalità di una mera denuntiatio litis sicché la mancanza di detta notifica non importa la nullità del procedimento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 636 del 10 aprile 1965)