Articolo 715 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Impedimento a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando

Dispositivo

Note

(1) Viene annoverato tra le ipotesi di legittimo impedimento il rifiuto a comparire dell'interdicendo o dell'inabilitando nel caso in cui sia il frutto dell'alterazione psicologica del soggetto.

(2) Vista l'importanza dell'esame dell'interdicendo o inabilitando, quando questi non possano presenziare all'udienza sarà il giudice a recarsi da loro e dovrà procedere personalmente all'esame non essendo ammissibile delega alcuna.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 4650/1979