Articolo 734 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Esito negativo dell'incanto
Dispositivo
[Se al primo incanto non è fatta offerta superiore o uguale al prezzo fissato dal tribunale a norma dell'articolo [376] primo comma del Codice civile (1), l'ufficiale designato ne dà atto nel processo verbale e trasmette copia di questo al tribunale che ha autorizzato la vendita.
Il tribunale, se non crede di revocare l'autorizzazione o disporre una nuova vendita su prezzo base inferiore, autorizza la vendita a trattative private [disp. att. [191].]
Note
(1) La norma si ritiene applicabile nel caso di esito negativo del primo tentativo di incanto o anche quando, intervenuta un'offerta uguale o superiore a quella minima, il prezzo non venga versato in contanti.