Articolo 735 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare

Dispositivo

Note

(1) Si precisa che l'art. 277, della l. 19 maggio 1975, n. 151, ha previsto che le doti e i patrimoni familiari costituiti anteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia, continuano ad essere disciplinati dalla normativa pregressa. La previgente normativa contenuta agli artt. 174 e 176 c.c., oggi abrogati, disciplinavano la sostituzione del coniuge amministratore per impossibilità o trascuratezza nell'espletamento del compito, e la fattispecie dell'amministrazione dopo lo scioglimento del matrimonio. Ai sensi dell'art. 32 disp. att. c.c., anch'esso abrogato dalla legge 151/1975, «il pubblico ministero deve essere sempre sentito nei procedimenti di volontaria giurisdizione riguardanti il fondo patrimoniale».