Articolo 743 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Copie degli atti

Dispositivo

Note

(1) La norma non indica espressamente i soggetti che devono essere considerati pubblici depositari, pertanto la Cassazione ha colmato tale lacuna ritenendo che l'articolo in esame faccia riferimento solamente ai pubblici funzionari che hanno il compito di conservare e tenere a disposizione del pubblico gli atti che hanno rogato, contribuito a formare o ricevuto in deposito: notai, conservatori dei R.R.I.I. e cancellieri.

(2) Si confronti ad esempio il d.p.r. 26-4-1986, n. 131 relativo all'imposta di registro, o ancora l'art. 9, d.P.R. 26-10-1972, n. 642 che disciplina l'imposta di bollo così come sostituito dall'art. 9, d.P.R. 30-12-1982 n. 955 ed infine gli artt. 67-69, l. 16-2-1913, n. 89 sull'Ordinamento sul notariato.

(3) Al dovere di rilascio di copie autentiche corrisponde un vero e proprio diritto soggettivo al rilascio di copie, in ragione del fatto che tale diritto non risulta soggetto a valutazioni discrezionali del depositario. L'unica limitazione deriva dall'espressa previsione di divieti legislativi.

(4) La norma in esame prevede il limite al rilascio delle copie del testamento pubblico prima della morte del testatore, salvo il caso in cui non sia lo stesso autore a richiederne copia.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 18663/2016

2Cass. civ. n. 1973/1986

3Cass. civ. n. 2547/1972