Articolo 744 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Copie o estratti da pubblici registri
Dispositivo
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge [476], [698] 3], a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali (1) da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese [60] (2).
Note
(1) La norma in analisi si limita a ribadire il contenuto dell'articolo precedente riferendosi però agli atti giudiziali, ovvero non solo quelli del giudice, ma tutti quelli sono compiuti o anche acquisiti durante il processo.
(2) Si precisa che sussiste una serie di norme che circoscrive l'obbligo di emissione e spedizione di copie, in deroga quindi al principio generale (475,476; disp. att.100). Infatti, i soli atti per il rilascio delle cui copie non sussiste alcuna limitazione sono i provvedimenti del giudice che sono caratterizzati per la loro natura pubblicistica, ovvero quelli destinati ad operare fuori il processo, come le sentenze, la cui pubblicità è prevista dall'art. 133 e anche i decreti ingiuntivi.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 297/1979
La consultazione od estrazione di copie di atti del fascicolo fallimentare, che non siano per loro natura destinati alla pubblicazione, e sempreché non ricorrano specifiche posizioni tutelate nell'ambito della procedura concorsuale, non integra un diritto di ogni soggetto interessato, ma postula una specifica autorizzazione del giudice delegato (o del tribunale fallimentare in sede di reclamo), alla stregua della sua discrezionale valutazione degli interessi del procedimento fallimentare. Questo principio non soffre deroga con riguardo alla relazione del curatore, atto di natura riservata, per il caso in cui una copia sia richiesta da un terzo, estraneo al fallimento, sottoposto a procedimento penale per fatti evidenziati da detta relazione, atteso che i diritti di tale terzo, ivi compreso quello di difesa, sussistono e sono tutelabili solo nell'ambito del processo penale a suo carico.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 297 del 15 gennaio 1979)