Articolo 744 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Copie o estratti da pubblici registri

Dispositivo

Note

(1) La norma in analisi si limita a ribadire il contenuto dell'articolo precedente riferendosi però agli atti giudiziali, ovvero non solo quelli del giudice, ma tutti quelli sono compiuti o anche acquisiti durante il processo.

(2) Si precisa che sussiste una serie di norme che circoscrive l'obbligo di emissione e spedizione di copie, in deroga quindi al principio generale (475,476; disp. att.100). Infatti, i soli atti per il rilascio delle cui copie non sussiste alcuna limitazione sono i provvedimenti del giudice che sono caratterizzati per la loro natura pubblicistica, ovvero quelli destinati ad operare fuori il processo, come le sentenze, la cui pubblicità è prevista dall'art. 133 e anche i decreti ingiuntivi.

Massime giurisprudenziali (1)

1Cass. civ. n. 297/1979