Articolo 746 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Collazione di copie
Dispositivo
Chi ha ottenuto la copia di un atto pubblico a norma dell'articolo [743] (1) ha diritto di collazionarla (2) con l'originale in presenza del depositario. Se questi si rifiuta, può ricorrere (3) al tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni. Il giudice, sentito il depositario, dà con decreto le disposizioni opportune per la collazione e può eseguirla egli stesso recandosi nell'ufficio del depositario.
Note
(1) La collazione delle copie consiste nella verifica della loro conformità all'originale al fine di contrastare l'efficacia probatoria delle copie di atti pubblici e di scritture private rilasciate rilasciate dai pubblici depositari.
(2) La collazione è oggetto di un vero e proprio diritto soggettivo, che può essere esercitato sia con riferimento alle copie di cui all'art. 743 del c.p.c., sia per le copie rilasciate ai sensi dell'art. 744 anche senza un espresso rinvio a tale articolo della norma in esame.
(3) La legittimazione ad azionare il procedimento descritto compete solamente a chi, avendo ottenuto la copia, non ha ottenuto la collazione. Il procedimento può concludersi con l'intervento del giudice, il quale potrà collazionare la copia in sostituzione del pubblico depositario che aveva opposto il rifiuto.