Articolo 745 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Rifiuto o ritardo nel rilascio
Dispositivo
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri o dei depositari di cui all'articolo precedente, l'istante può ricorrere al giudice di pace, [al pretore o] (1) al presidente del tribunale o della corte presso cui il cancelliere o depositario esercita le sue funzioni (2).
Nel caso di rifiuto o di ritardo da parte dei pubblici depositari di cui all'articolo [743], l'istante può ricorrere al presidente del tribunale nella cui circoscrizione il depositario esercita le sue funzioni (3).
Il presidente [, il pretore] (1) o il conciliatore provvede con decreto, sentito il pubblico ufficiale (4) (5).
Note
(1) Le parole "il pretore" e "al pretore" sono state soppresse dall'art. 104 del d.lvo 19 febbraio 1998, n.51 recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2 giugno.
(2) Il procedimento descritto dalla norma in esame viene instaurato nell'ipotesi in cui il pubblico depositario si rifiuti o ritardi a rilasciare la copia o l'estratto richiesti, mentre non può riguardare il risarcimento dei danni derivanti dal rifiuto o dal ritardo, per i quali è necessario promuovere un autonomo giudizio di cognizione.
(3) La procedura ha natura e carattere volontario ed il relativo provvedimento viene adottato in seguito all'audizione del pubblico ministero senza che sia necessario instaurare il contraddittorio. Tuttavia, nelle ipotesi in cui appaia utile il pubblico ufficiale viene sentito in camera di consiglio e in contraddittorio con il ricorrente.
(4) Il procedimento viene instaurato con ricorso dal soggetto legittimato a chiedere la copia o l'estratto e si conclude con decreto, privo di natura decisoria secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, pertanto insuscettibile di impugnazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
(5) Si precisa che nel caso in cui il rifiuto sia stato opposto dal cancelliere il procedimento in esame dovrà essere instaurato nei confronti dell'amministrazione di appartenenza di quest'ultimo, mentre in caso di rifiuto del notaio, il procedimento sarà promosso personalmente nei suoi confronti.
Massime giurisprudenziali (6)
1Cass. civ. n. 18442/2018
La legittimazione a chiedere la correzione della sentenza asseritamente affetta da omissioni o da errori materiali o di calcolo spetta esclusivamente alle parti del giudizio in cui la stessa è stata pronunciata e, pertanto, non compete all'avente causa degli eredi di una di tali parti che abbia acquistato il diritto conteso dopo la definizione della causa, potendo egli ottenere l'annotazione nei pubblici registri immobiliari della menzionata sentenza e di altre decisioni per mezzo della procedura prevista dall'art. 745 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 18442 del 12 luglio 2018)
2Cass. civ. n. 2095/2011
Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari (oggi Agenzia del territorio) di eseguire una trascrizione, previsto dall'art. 745 c.p.c., cui rinvia l'art. 113 bis disp. att. c.c., ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non la risoluzione di un conflitto di interessi, ma il regolamento, secondo la legge, dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, cosicché in esso non è ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente; non può, pertanto, in tale procedimento, provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 2095 del 28 gennaio 2011)
3Cass. civ. n. 1629/2010
Le controversie aventi ad oggetto il diritto ad ottenere il rilascio di copie di atti detenuti da pubblici depositari a disposizione del pubblico ex artt. 743 e ss. c.p.c. appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, riferendosi a richieste che, diversamente da quelle rivolte a pubblici funzionari in relazione ad atti da essi detenuti nell'esercizio di funzioni pubbliche e formati nell'ambito di procedure amministrative, non sono dirette a rendere trasparente l'attività della P.A., ma solo a conoscere il contenuto degli atti richiesti per ragioni di carattere informativo, e non essendo dunque necessario attivare alcuna procedura di accesso ai sensi dell'art. 22 della L. n. 241 del 1990.(Fattispecie relativa al diritto ad ottenere copia di sentenze di una commissione tributaria, sulla base di richiesta proposta da un soggetto estraneo al procedimento).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 1629 del 27 gennaio 2010)
4Cass. civ. n. 16853/2005
Poiché, ai sensi dell'art. 2651 c.c., il conservatore ha l'obbligo di trascrivere l'atto anche senza l'ordine del giudice, il capo della sentenza contenente tale ordine non ha fra le parti un autonomo contenuto decisionale che lo renda suscettibile di impugnazione, giacché — in caso di rifiuto del conservatore — il diritto alla trascrizione è diversamente tutelato dalla procedura prevista dagli artt. 2674 c.c., 113 bis disp. att. c.c. e 745 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 16853 del 11 agosto 2005)
5Cass. civ. n. 370/1995
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto in base all'art. 111 Cost. contro il decreto emesso dal presidente del tribunale in sede di ricorsoexart. 2674 c.c., art. 113 bis att. stesso codice e 745 c.p.c. avverso il rifiuto di trascrizione del conservatore dei registri immobiliari, trattandosi di un provvedimento conclusivo di un procedimento che non comporta esplicazione di una attività giurisdizionale in sede contenziosa, in quanto non ha ad oggetto la risoluzione di un conflitto d'interessi, ma il regolamento secondo legge dell'interesse pubblico alla pubblicità immobiliare, e non suscettibile di passare in giudicato, potendo le parti interessate adire la normale via contenziosa per ottenere una pronuncia sull'esistenza del loro diritto.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 370 del 13 gennaio 1995)
6Cass. civ. n. 10917/1993
Il decreto, reso dal presidente del tribunale, ai sensi dell'art. 745 c.p.c., su ricorso avverso il rifiuto del cancelliere di rilasciare copia di sentenza (nella specie, in ragione del mancato pagamento dell'imposta di registro), non è impugnabile con ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, trattandosi di atto di volontaria giurisdizione, che è adottato sulla base della audizione di detto cancelliere e senza necessità d'instaurazione del contraddittorio con il soggetto passivo del diritto alla copia, e che, pertanto, non si traduce in statuizione sul diritto stesso (statuizione non ravvisabile in valutazioni al riguardo di tipo meramente delibativo, le quali lasciano impregiudicato quel diritto e la sua tutelabilità in sede contenziosa nel rapporto con l'Amministrazione depositaria del documento.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 10917 del 4 novembre 1993)