Articolo 749 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Procedimento per la fissazione dei termini

Dispositivo

Note

(1) La dottrina più autorevole ha individuato quattro ipotesi di applicazione della norma in commento. La prima è quella relativa alla fissazione di un termine entro cui un soggetto deve emettere una dichiarazione come ad esempio prevede l'art. 481 del c.c.in base al quale chiunque vi abbia interesse, può chiedere all'autorità giudiziaria di fissare un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinunzia all'eredità; la seconda si ha quando deve essere fissato un termine entro cui un soggetto deve compiere un atto come nel caso in cui venga richiesta la fissazione del termine per la presentazione del testamento olografo per la sua pubblicazione (art. 620 del c.c.II comma) o per la apertura e la pubblicazione del testamento segreto (art. 621 del c.c.). La terza riguarda la proroga di un termine fissato dalla legge (art. 485 del c.c.). Ed infine la quarta ipotesi è relativa alla proroga di un termine fissato dal giudice.

(2) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» dall'art. 113, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.

(3) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» dall'art. 113, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.

(4) In tutte le ipotesi di cui alla nota 1, si precisa che se l'istanza viene proposta nel corso di un giudizio già pendente, essa va rivolta allo stesso giudice della causa. Diversamente, se non è in corso nessun giudizio l'istanza si propone con ricorso al Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione, che darà vita ad un procedimento in contraddittorio tra le parti che si conclude con ordinanza con cui il Tribunale concede o nega la fissazione del termine richiesto.

(5) Si precisa che il termine fissato con ordinanza deve intendersi stabilito a pena di decadenza.

(6) L'ordinanza è soggetta a reclamo davanti al Tribunale in composizione collegiale da proporsi con ricorso entro dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza (art. 739 del c.p.c.). Inoltre, si tratta di un'ordinanza revocabile ai sensi dell'art. 742, per il richiamo contenuto nell'art. 742 bis.

(7) Secondo il recente orientamento della Corte di cassazione, l'ordinanza che decide il reclamo ha carattere decisorio e definitivo, in quanto è diretta a dirimere un conflitto tra diritti soggettivi e non è suscettibile di revoca ai sensi dell'art. 742, mentre risulta ricorribile per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..

Massime giurisprudenziali (4)

1Cass. civ. n. 10643/2007

2Cass. civ. n. 1521/2005

3Cass. civ. n. 1301/1998

4Cass. civ. n. 920/1977