Articolo 750 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti del presidente del tribunale relativi alle cauzioni e agli esecutori testamentari

Dispositivo

Note

(1) Secondo l'opinione dottrinale più autorevole il procedimento descritto dalla norma in analisi si svolge di fronte al Presidente del tribunale nel caso in cui sia necessario imporre una cauzione a carico dell'erede o del legatario, quando i creditori o gli altri aventi causa chiedano all'erede che abbia accettato col beneficio d'inventario chiedano di portare idonea garanzia ai sensi dell'art. 492 del c.c.. Inoltre, la norma trova applicazione anche nell'ipotesi descritta dagli artt.639 e640 in base ai quali può essere imposto all'erede o al legatario, beneficiari di una disposizione testamentaria risolutivamente condizionata nonché sospensiva o a termine iniziale, di portare idonea garanzia in favore di coloro ai quali l'eredità o il legato dovrebbe devolversi nel caso che la condizione si avveri. Ancora, la norma si applica nel caso di disaccordo tra più esecutori testamentari ai sensi dell'art. 708 del c.c.ovvero nel caso in cui si richieda l'esonero dell'esecutore testamentario ai sensi dell'art. 710 del c.c..

(2) Si precisa che due sono le condizioni necessarie affinché si possa applicare il procedimento descritto dalla presente norma, ovvero è necessario che non pensa nessun giudizio tra le parti e che non sorga alcuna contestazione sul diritto dell'erede o del legatario a succedere. Infatti, se vi fosse una tale contestazione sarebbe competente ad imporre la cauzione giudice ordinario competente nel merito e non il presidente del tribunale.

(3) Contro l'ordinanza pronunciata dal Presidente è ammesso reclamo dinnanzi alla Corte d'appello ai sensi dell'art. 739 del c.p.c.. Si tratta di uno dei pochi casi in cui è ammesso il reclamo avverso i provvedimenti del Presidente del Tribunale poiché tali provvedimenti non sono reclamabili se non nei casi espressamente previsti dalla legge, mentre in genere gli unici provvedimenti reclamabili sono quelli pronunciati da un giudice collegiale.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 24218/2018

2Cass. civ. n. 1764/2008

3Cass. civ. n. 18459/2007