Articolo 752 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Giudice competente
Dispositivo
All'apposizione dei sigilli procede il tribunale [c.c. [361], [705] (1).
Nei comuni in cui non ha sede il tribunale (1) (2), i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace (2). Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale (1) (3) (4) (5).
Note
(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «tribunale» ai sensi dell'art. 106, d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico a decorrere dal 2 giugno 1999.
(2) Il giudice competente per l'apposizione dei sigilli è il Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui si trovano i beni (forum rei sitae) da sottoporre a sigillazione o, in alternativa, quello del luogo di apertura della successione (art. 747). Nei comuni in cui manchi il Tribunale, i sigilli possono essere apposti in caso di urgenza dal giudice di pace, il quale trasmette immediatamente al Tribunale competente il relativo verbale.
(3) Durante il giudizio di merito già pendente la competenza spetta al giudice istruttore, a cui è rimessa la facoltà di delegare il tribunale del luogo in cui si trovano i beni secondo autorevole opinione dottrinale. In tal caso, il giudice anziché pronunciare il decreto di autorizzazione all'apposizione dei sigilli, pronuncia ordinanza o sentenza.
(4) Il procedimento descritto dalla norma appartiene ai procedimenti cautelari, pertanto il giudice dovrà autorizzare l'apposizione dei sigilli soltanto dopo aver accertato, in via sommaria, l'esistenza dei requisiti delfumus boni iuris, ossia la probabile esistenza del diritto fatto vantato da colui che chiede l'apposizione dei sigilli ed ilpericulum in mora, ovvero il rischio di sottrazione o dispersione dei beni in mancanza di opportune cautele.
(5) Il giudice provvede con decreto in seguito all'accertamento positivo dei requisiti delfumus boni iurise delpericulum in mora. Il decreto è immediatamente esecutivo e dà avvio alla procedura di sigillazione che si attua mediante un complesso di atti di natura esecutiva. Contro tale decreto può essere richiesta la rimozione dei sigilli se il soggetto che ha richiesto l'apposizione non aveva titolo per farlo (art. 762 del c.p.c.e ss.), oppure può essere proposto il reclamo allo stesso giudice che ha emanato il provvedimento affinché lo modifichi o lo revochi. Infine, il reclamo può essere proposto anche ai sensi dell'art. 669 terdecies del c.p.c.
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 400/2000
Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni. È, infatti, palesemente contraddittoria la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, stante l'incompatibilità logica tra le premesse - nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice, la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei diritti della personalità e la violazione del diritto di difesa - e le conclusioni, nelle quali si invoca, invece, una pronuncia modificativa della competenza a favore dell'Autorità amministrativa. Ed è comunque errata l'interpretazione della normativa denunciata presupposta dal giudice "a quo" - secondo la quale nel procedimento in esame, assimilabile ad una attività di natura amministrativa, resterebbe esclusa ogni preventiva valutazione in ordine al "fumus boni iuris" o al "periculum in mora" e non sarebbe prevista alcuna cautela per il rispetto dei diritti della personalità dei soggetti che devono subire la sigillazione - poiché, viceversa, l'istituto in esame non differisce da altri procedimenti di volontaria giurisdizione, con finalità "lato sensu" cautelari.(Cassazione civile, ordinanza n. 400 del 28 luglio 2000)
2Cass. civ. n. 3058/1969
I provvedimenti di apposizione e rimozione dei sigilli, previsti dagli artt. 752 e seguenti c.p.c. non hanno contenuto decisorio, in quanto sono tipicamente diretti a tutelare l'interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario in mancanza di un erede certo che si immetta nel possesso dei beni, e non già le contrastanti pretese di uno od altro pretendente all'eredità, tutelabili in sede cautelare con i procedimenti contenziosi di sequestro giudiziario o conservativo. Tali provvedimenti, pertanto, non sono impugnabili col rimedio del regolamento di competenza.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3058 del 5 settembre 1969)
3Cass. civ. n. 1044/1968
Il procedimento per l'apposizione e la rimozione dei sigilli ha natura cautelare e provvisoria, a volte strumentale rispetto al procedimento per la formazione dell'inventario. La sua finalità è quella di identificare e conservare dei beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della realizzazione dei diritti che li hanno per oggetto. Sono di competenza del pretore i provvedimenti di apposizione dei sigilli, di rimozione degli stessi, l'ordinanza di vendita delle cose rinvenute nelle suddette operazioni e riconosciute come deteriorabili, nonché la decisione delle opposizioni alla rimozione dei sigilli. Nel procedimento di opposizione alla rimozione dei sigilli si inserisce la risoluzione delle contrastanti pretese sulle cose oggetto della procedura, ma di esse il pretore può compiere solo una sommaria delibazione ai fini dell'apposizione. L'ordinanza non impugnabile che chiude tale procedimento, costituisce il provvedimento ultimo e definitivo, ma le parti possono fare valere le loro pretese sostanziali sulle cose per le quali siano stati apposti e rimossi i sigilli, dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1044 del 5 aprile 1968)