Articolo 753 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Persone che possono chiedere l'apposizione
Dispositivo
Possono chiedere l'apposizione dei sigilli:
L'istanza si propone mediante ricorso [125], nel quale il proponente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [c.c. [43], [47] nel comune in cui ha sede il tribunale o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale (5) (6).
Note
(1) Tra i soggetti legittimati a proporre il ricorso per l'apposizione dei sigilli rientra l'esecutore testamentario il quale risulta libero di valutare l'opportunità di ricorrere alla sigillazione. Tuttavia, l'esecutore è obbligato a chiedere l'apposizione dei sigilli ai sensi dell'art. 705 del c.c.nell'ipotesi in cui tra i chiamati all'eredità vi siano minori, assenti, interdetti o persone giuridiche.
(2) Gli altri soggetti legittimati a chiedere con ricorso l'apposizione dei sigilli sono coloro che possono avere diritto alla successione ovvero coloro che potrebbero essere chiamati all'eredità come gli eredi legittimi e testamentari ed i legatari. Inoltre, anche coloro che coabitavano con il defunto o che erano addette al suo servizio, qualora il coniuge e/o gli eredi assenti dal luogo di apertura della successione ed infine i creditori.
(3) L'istanza per l'apposizione si propone con ricorso, nel quale il ricorrente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il Tribunale ed indicare i motivi della sua richiesta. Inoltre, si precisa che le spese della procedura sono a carico del patrimonio ereditario nel caso di accettazione con beneficio di inventario o di richiesta avanzata dall'esecutore testamentario. Negli altri casi, le spese cono a carico del beneficiario del provvedimento.
(4) Si precisa inoltre che i soggetti legittimati a proporre il ricorso per l'apposizione dei sigilli sono non soltanto i creditori del defunto, ma anche i creditori dell'erede, eccetto il caso in cui quest'ultimo non sia in possesso materiale dei beni ereditari, poiché se così fosse i creditori potranno agire per ottenere il provvedimento di sequestro (671) o agire esecutivamente.
(5) Le parole «la pretura» sono state sostituite con le parole «il tribunale» ai sensi dell'art. 110, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, recante l'istituzione del giudice unico, a decorrere dal 2-6-1999.
(6) Al comma 2, le parole "o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale" sono state aggiunte dall'art. 3, comma 8, lettera o) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".