Articolo 774 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rinvio delle operazioni

Dispositivo

Note

(1) In tal caso il rinvio viene effettuato ad un giorno successivo non lontano dal giorno di inizio. Nel verbale deve essere quindi indicata la data di prosecuzione delle operazioni di inventario, mentre l'avviso viene dato oralmente senza menzione nel verbale. Ad ogni modo, in ogni caso di interruzione delle operazioni qualsiasi soggetto intervenuto deve apporre la propria firma.