Articolo 775 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Processo verbale d'inventario

Dispositivo

Note

(1) Nel verbale di inventario devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno di inizio, continuazione e chiusura delle operazioni, le generalità delle persone che vi assistono e del luogo in cui viene effettuata la ricognizione dei beni, le generalità dello stimatore presente, nel caso in cui sia nominato, l'integrità dei sigilli o la loro rimozione, la descrizione di tutte le operazioni e dei beni inventariati, oltre alle osservazioni e alle richieste delle parti.

(2) L'inventario deve essere effettuato presso il domicilio della persona del cui patrimonio si tratta e deve essere completo, ovvero deve comprendere tutto ciò che viene rinvenuto nella sua abitazione ed il rispettivo valore, per la cui valutazione l'ufficiale procedente può nominare un esperto stimatore (773). Infatti, se manca l'indicazione di alcuni beni rinvenuti nell'abitazione del defunto l'inventario è affetto da nullità.

(3) Prima di chiudere il verbale, l'ufficiale procedente deve interrogare coloro che avevano la custodia dei mobili o abitavano la casa in cui questi erano posti, al fine di conoscere se esistano o meno altri oggetti da comprendere nell'inventario: sia l'interrogazione che la risposta vanno riportate nel verbale (si cfr. art. 192 disp.att).

Massime giurisprudenziali (5)

1Cass. civ. n. 3837/1984

2Cass. civ. n. 2048/1979

3Cass. civ. n. 1293/1973

4Cass. civ. n. 474/1973

5Cass. civ. n. 2683/1972