Articolo 782 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vigilanza del giudice

Dispositivo

L'amministrazione del curatore (2) si svolge sotto la vigilanza del giudice (1) [c.c. [529]; disp. att. 193]. Questi, quando lo crede opportuno, può prefiggere, con decreto, termini per la presentazione dei conti della gestione, e può in ogni tempo revocare o sostituire il curatore.

Gli atti del curatore che eccedono l'ordinaria amministrazione debbono essere autorizzati dal giudice [c.c. [530] (1) (3).

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) La funzione più importante che svolge il curatore dell'eredità giacente consiste nell' amministrazione dei beni ereditari, che si sostanzia nella conservazione dei beni, intesa in senso economico, ovvero come conservazione delle potenzialità economiche dell'eredità nel suo complesso, nonché la liquidazione delle passività ereditarie.

(3) Con la sola autorizzazione del giudice il curatore può compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione come ad esempio il mutuo, l'acquisto di beni capitali, l'assunzione di obbligazioni cambiarie. Diversamente, per la vendita di beni immobili è necessaria l'autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 783 del c.p.c.. Si precisa che l'autorizzazione di tali atti viene concessa solo se finalizzati alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio ereditario: rimangono così preclusi al curatore gli atti di alienazione a titolo gratuito (donazioni etc.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3942/1994

È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto camerale che conferma, rigettando l'istanza di revoca ex art. 742 c.p.c., il decreto di cessazione dell'eredità giacente e di consegna del compendio ereditario agli eredi legittimi, in sede di reclamo avverso il provvedimento negativo del pretore, trattandosi di provvedimento privo dei caratteri della decisorietà e della definitività, insuscettibile come tale di passaggio in cosa giudicata, senza che rilevi in contrario l'essere stato il provvedimento adottato in considerazione della falsità del testamento e della conseguente definitiva negazione al ricorrente della titolarità dei beni ereditari, trattandosi di cognizione meramente incidentale delle relative situazioni, in relazione alla funzione del provvedimento medesimo, il quale, essendo diretto a determinare la suddetta cessazione, ha quale presupposto logico e giuridico l'accettazione dell'eredità da parte di un chiamato che non sia nel possesso di quei beni e non già l'accertamento della legittimità della prevalenza della chiamata legittima su quella testamentaria.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3942 del 26 aprile 1994)

2Cass. civ. n. 1725/1981

Il decreto con cui il pretore, al di fuori di ogni procedimento, contenzioso tipico, liquidi un compenso al legale di un'eredità giacente, nominato dal curatore, è da considerare giuridicamente inesistente in quanto — non essendo detto legale titolare o contitolare dell'ufficio privato di curatore e mancando, quindi, qualsiasi rapporto con l'organo giurisdizionale che presiede al procedimento di volontaria giurisdizione — trattasi di provvedimento non riconducibile in nessuno degli schemi di atti giurisdizionali previsti dall'ordinamento giuridico e, conseguentemente, essendo insuscettibile di acquistare autorità di giudicato, non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 1725 del 24 marzo 1981)