Articolo 782 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vigilanza del giudice

Dispositivo

Note

(1) La parola «pretore» è stata sostituita dalla parola «giudice» ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.

(2) La funzione più importante che svolge il curatore dell'eredità giacente consiste nell' amministrazione dei beni ereditari, che si sostanzia nella conservazione dei beni, intesa in senso economico, ovvero come conservazione delle potenzialità economiche dell'eredità nel suo complesso, nonché la liquidazione delle passività ereditarie.

(3) Con la sola autorizzazione del giudice il curatore può compiere qualsiasi atto di straordinaria amministrazione come ad esempio il mutuo, l'acquisto di beni capitali, l'assunzione di obbligazioni cambiarie. Diversamente, per la vendita di beni immobili è necessaria l'autorizzazione del tribunale ai sensi dell'art. 783 del c.p.c.. Si precisa che l'autorizzazione di tali atti viene concessa solo se finalizzati alla conservazione ed al miglioramento del patrimonio ereditario: rimangono così preclusi al curatore gli atti di alienazione a titolo gratuito (donazioni etc.).

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 3942/1994

2Cass. civ. n. 1725/1981