Articolo 783 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Vendita di beni ereditari
Dispositivo
La vendita dei beni mobili deve essere promossa dal curatore nei trenta giorni successivi alla formazione dell'inventario (1), salvo che il giudice (2), con decreto motivato non disponga altrimenti [747].
La vendita dei beni immobili può essere autorizzata dal tribunale con decreto in camera di consiglio [737] ss.] soltanto nei casi di necessità o utilità evidente (3).
Note
(1) La vendita dei beni mobili ereditari è un atto obbligato per il curatore, in quanto diretto ad evitare l'occultamento o il furto degli stessi nonché a realizzare un introito per il pagamento dei debiti ereditari.
(2) La parola originaria «pretore» è stata così sostituita ai sensi dell'art. 105, d.lgs. 19-2-1998, n. 51, a decorrere dal 2-6-1999.
(3) La vendita dei beni immobili ereditari non deve, al contrario dei beni mobili, avvenire necessariamente, ma solo in caso di necessità ad utilità evidente (ad es. quando manchi denaro liquido per soddisfare i debiti ereditari).
Massime giurisprudenziali (2)
1Cass. civ. n. 367/1995
Il curatore dell'eredità giacente non necessita di autorizzazione ex art. 783 c.p.c. per promuovere un giudizio di accertamento della nullità di un contratto di rendita vitalizia stipulato in vita dal de cuius ancorché detto giudizio, miri a recuperare un immobile all'asse ereditario.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 367 del 13 gennaio 1995)
2Cass. civ. n. 808/1983
L'eredità condizionata non è una persona giuridica, ma un patrimonio separato sino a che la disposizione non prenda efficacia a seguito dell'avverarsi della condizione, con la conseguenza che l'amministratore di detta eredità non assume la veste di rappresentate di un altro soggetto, ma è titolare del solo potere di gestire e conservare quel patrimonio separato. Pertanto, l'atto di disposizione, posto in essere da tale amministratore senza autorizzazione, od in base ad autorizzazione nulla, non può essere regolato dalla disciplina propria del rapporto di rappresentanza, ma configura un atto esorbitante dai compiti conferiti dalla legge all'amministratore stesso, come tale viziato da nullità e non mera annullabilità su istanza dell'interessato.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 808 del 28 gennaio 1983)