Articolo 788 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Vendita di immobili

Dispositivo

Note

(1) Nel caso in cui l'immobile non sia comodamente divisibile, il valore di questo viene determinato applicando in via analogica le norme relative alla vendita nell'espropriazione forzata visto il richiamo che la norma in analisi fa dell'art. 576 del c.p.c.e ss.

(2) Anche nell'ipotesi in cui le operazioni relative alla vendita con incanto del bene immobile vengano affidate ad un notaio, il decreto di trasferimento ex art. 586 va in ogni caso pronunciato dal giudice istruttore.

(3) Secondo il costante orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, la nullità degli atti relativi alla vendita con incanto può essere fatta valere con la procedura dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 1199/2010

2Cass. civ. n. 1575/1999

3Cass. civ. n. 2063/1985