Articolo 789 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Progetto di divisione e contestazioni su di esso

Dispositivo

Note

(1) Nell'ipotesi in cui il progetto di divisione sia stato predisposto dal giudice istruttore, questo consiste in una proposta che l'organo giudicante offre ai condividenti. Per tale ragione va depositato in cancelleria affinché questi ultimi ne prendano visione.Inoltre, il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione dei condividenti e dei creditori intervenuti di modo che in tale sede possano esprimere le loro riflessioni sul progetto di divisione.

(2) Si precisa che il decreto deve essere comunicato a tutte le parti, anche a quelle non costituite. Infatti, nell'ipotesi in cui venga omessa tale comunicazione, l'ordinanza che dichiari egualmente esecutivo il progetto potrà essere impugnata con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

(3) Nel caso in cui le parti non sollevino contestazioni, il giudice dichiara con ordinanza non impugnabile l'esecutività del progetto di divisione. Il fatto che tale ordinanza non sia impugnabile trova la sua ratio nel fatto che il progetto di divisione, così come predisposto dal giudice istruttore viene reso esecutivo con l'accordo di tutte le parti.Inoltre, tale ordinanza non risulta né modificabile né revocabile dal giudice che l'ha pronunciata né dal collegio, nemmeno entro i ristretti limiti di cui all'art. 177, n. 1.Diversamente, se il progetto non è stato approvato rispettando le forme prescritte dalla legge o in mancanza di un accordo dei condividenti, l'ordinanza sarà impugnabile con ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost..

(4) Nell'ipotesi in cui non sorgano contestazioni, l'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza attribuisce al progetto di divisione natura negoziale, poiché l'attribuzione delle quote verrebbe determinata dai condividenti. Pertanto, risulta ammissibile l'esperimento dell'azione di rescissione.

(5) Nell'ipotesi in cui sorgano contestazioni, il giudice istruttore deve rimettere la causa in decisione, previa eventuale istruzione. Inoltre, la rimessione in decisione va disposta anche se una parte contesta il valore attribuito ad un cespite e chiede un nuovo accertamento tecnico che l'istruttore non ritiene di disporre.

(6) Nonostante la norma indichi che "in ogni caso" si debba procedere all'estrazione a sorte dei lotti, precisiamo che l'estrazione stessa ha luogo solamente nel caso di uguaglianza di quote. In caso contrario l'approvazione del progetto di divisione conclude il processo.Inoltre, il giudice istruttore ha la facoltà di estrarre a sorte le quote immediatamente solo se non sorgono contestazioni. Diversamente, sarà necessario attendere che la sentenza che decide sulle contestazioni passi in giudicato. Infine, è bene ricordare che il provvedimento del giudice istruttore costituisce titolo esecutivo, azionabile dall'avente diritto, per ottenere il rilascio del lotto.

(7) Al comma 1, le parole "che deposita in cancelleria" sono state soppresse dall'art. 3, comma 8, lettera r) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (31)

1Cass. civ. n. 20961/2018

2Cass. civ. n. 15466/2016

3Cass. civ. n. 9813/2015

4Cass. civ. n. 28697/2013

5Cass. civ. n. 22435/2013

6Cass. civ. n. 9367/2013

7Cass. civ. n. 16727/2012

8Cass. civ. n. 880/2012

9Cass. civ. n. 3024/2011

10Cass. civ. n. 242/2010

11Cass. civ. n. 10798/2009

12Cass. civ. n. 19577/2007

13Cass. civ. n. 12498/2007

14Cass. civ. n. 5203/2007

15Cass. civ. n. 3636/2007

16Cass. civ. n. 14109/2006

17Cass. civ. n. 11575/2004

18Cass. civ. n. 9765/2004

19Cass. civ. n. 11328/2003

20Cass. civ. n. 15163/2002

21Cass. civ. n. 14791/2000

22Cass. civ. n. 2913/1997

23Cass. civ. n. 1818/1996

24Cass. civ. n. 11523/1995

25Cass. civ. n. 7708/1990

26Cass. civ. n. 5824/1990

27Cass. civ. n. 4699/1990

28Cass. civ. n. 1778/1988

29Cass. civ. n. 3612/1987

30Cass. civ. n. 3262/1987

31Cass. civ. n. 398/1985