Articolo 790 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Operazioni davanti al notaio
Dispositivo
Se a dirigere le operazioni di divisione è stato delegato un notaio [786] (1), questi dà avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti del luogo, giorno e ora in cui le operazioni avranno inizio.
Le operazioni si svolgono alla presenza delle parti, assistite, se lo richiedono e a loro spese, dai propri procuratori.
Se nel corso delle operazioni sorgono contestazioni (2) in ordine alle stesse, il notaio redige apposito processo verbale che trasmette al giudice istruttore.
Questi fissa con decreto un'udienza per la comparizione delle parti, alle quali il decreto stesso è comunicato dal cancelliere.
Sulle contestazioni il giudice provvede con ordinanza.
Note
(1) Nel caso in cui non sorgano contestazioni o queste siano state risolte, il giudice può nominare un notaio per procedere allo svolgimento delle operazioni di divisione. In seguito a tale nomina, il notaio deve dare avviso ai condividenti e ai creditori intervenuti, del giorno e del luogo in cui le operazione avranno avvio.Si precisa che avanti il notaio le parti devono comparire personalmente, proprio perché non si tratta di un organo giurisdizionale ma di un soggetto che svolge compiti di natura amministrativa.
(2) Se durante lo svolgimento delle operazioni di divisione affidate al notaio sorgono contestazioni, il notaio provvede a redigere un verbale che trasmette al giudice istruttore, il quale fissa l'udienza di comparizione delle parti e risolve le contestazioni con la pronuncia di un'ordinanza. Se però le contestazioni investono anche il merito, oltre alle modalità di svolgimento delle operazioni, il giudice dovrà deciderle con sentenza, dopo aver espletato l'eventuale attività istruttoria exart. 187 del c.p.c..
Massime giurisprudenziali (3)
1Cass. civ. n. 27346/2016
In tema di divisione, è inammissibile il reclamo ex art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti del notaio delegato alle operazioni di scioglimento della comunione, atteso che, ai sensi dell’art. 790 c.p.c., tutte le contestazioni devono essere sottoposte al giudice istruttore mediante trasmissione del relativo verbale per essere decise con ordinanza, avverso la quale è esperibile opposizione agli atti esecutivi.(Cassazione civile, Sez. VI, sentenza n. 27346 del 29 dicembre 2016)
2Cass. civ. n. 22390/2009
Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 c.p.c., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 22390 del 22 ottobre 2009)
3Cass. civ. n. 869/2000
Qualora a dirigere le operazioni di divisione sia stato delegato, ai sensi dell'art. 790 c.p.c., un notaio, l'attività da questo svolta ha natura amministrativa, onde non trovano applicazione i principi che disciplinano le notifiche e le comunicazioni eseguite ad istanza del giudice, come confermato dal fatto che l'organo amministrativo (cioè il notaio) si avvale per le comunicazioni di uno strumento particolare quale l'avviso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 869 del 26 gennaio 2000)