Articolo 794 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Provvedimenti del giudice

Dispositivo

Note

(1) Il giudice delegato ha il compito di verificare la validità dell'offerta e della sua notificazione, la regolarità della convocazione dei creditori ipotecari e del precedente proprietario, la regolarità e tempestività del deposito della somma offerta dal terzo acquirente. Una volta effettuate tali doverose verifiche il giudice delegato dispone, con ordinanza, la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo acquirente e provvede a distribuire la somma offerta tra i creditori del precedente proprietario del bene ipotecato.

(2) Secondo l'opinione dottrinale prevalente, l'ordinanza con cui il giudice delegato ordina la cancellazione delle ipoteche iscritte anteriormente alla trascrizione del titolo di acquisto del terzo acquirente, non è soggetta a reclamo innanzi la Corte d'appello ai sensi dell'art. 739 del c.p.c..

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 20396/2018

2Cass. civ. n. 29742/2011