Articolo 795 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Espropriazione
Dispositivo
Se è fatta istanza di espropriazione[c.c. [2813], [2820], il giudice, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità di essa, dispone con decreto che si proceda a norma degli articoli [567] e seguenti (1).
La vendita non può essere fatta che all'incanto a norma degli articoli [576] e seguenti.
L'incanto si apre sul prezzo offerto dal creditore istante.
Alla distribuzione della somma ricavata partecipano, oltre ai creditori privilegiati e ipotecari, i creditori dell'acquirente (2).
Quest'ultimo ha diritto di essere collocato nella graduazione con privilegio per le spese sopportate per la dichiarazione di liberazione (3).
Note
(1) Nei quaranta giorni successivi alla notifica della dichiarazione del terzo acquirente di voler liberare l'immobile dalle ipoteche, ciascuno dei creditori iscritti può proporre istanza di espropriazione al fine di procedere con la vendita coattiva del bene gravato dalla garanzia. La richiesta di espropriazione viene formulata nel caso in cui il creditore iscritto ritenga di poter ottenere dalla vendita dell'immobile all'asta una somma maggiore rispetto a quella offerta dal terzo.Infine, si precisa che in dottrina si discute in ordine alla natura di tale fase. Secondo alcuni si tratterebbe di un'ipotesi di giurisdizione volontaria, secondo altri invece di una forma particolare di esecuzione giurisdizionale.
(2) Alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita partecipano i creditori privilegiati e ipotecari e i creditori dell'acquirente, ipotecari o chirografari.Il terzo acquirente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la procedura di liberazione delle ipoteche con preferenza rispetto agli altri creditori, in quanto il procedimento che si è concluso con la vendita all'asta dell'immobile è stato scaturito dalla procedura di liberazione.
(3) Il procedimento di liberazione delle ipoteche riprende il suo corso nelle ipotesi in cui l'istanza di espropriazione non sia conforme al disposto di cui all'art. 2891 del c.c., o quando il procedimento si estingue o se il creditore istante, d'accordo con gli altri creditori, rinuncia a proseguire l'espropriazione.
Massime giurisprudenziali (1)
1Cass. civ. n. 19305/2013
In tema di purgazione dalle ipoteche, qualora uno dei creditori eserciti il diritto, previsto dall'art. 2891 c.c., di far vendere il bene ipotecato richiedendone l'espropriazione, il procedimento di volontaria giurisdizione attivato dall'acquirente evolve in processo esecutivo, tanto è vero che, ai sensi dell'art. 795 c.p.c., il giudice al quale l'istanza è proposta, verificate le condizioni stabilite dalla legge per l'ammissibilità della richiesta, deve disporre con decreto che si proceda a norma degli artt. 567 e segg. c.p.c. Ne deriva che il provvedimento del tribunale, positivo o negativo che sia, è già un provvedimento del giudice dell'esecuzione, soggetto al rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi e quindi privo dell'attitudine alla definitività, derivandone l'inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19305 del 21 agosto 2013)