Articolo 797 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Condizioni per la dichiarazione di efficacia

Dispositivo

[La corte d'appello dichiara con sentenza l'efficacia nella Repubblica della sentenza straniera quando accerta:

Ai fini dell'attuazione il titolo è costituito dalla sentenza straniera e da quella della corte d'appello che ne dichiara l'efficacia.]

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 18627/2014

Ai sensi dell'art. 797, n. 6, cod. proc. civ., tuttora operante nell'ambito regolato dall'Accordo di revisione del Concordato lateranense (reso esecutivo con legge 28 marzo 1985, n. 121) per l'espresso richiamo, di natura materiale e non formale, agli artt. 796 e 797 cod. proc. civ. ivi contenuto, i rapporti fra giurisdizione ecclesiastica e giurisdizione civile sono disciplinati sulla base di un principio di prevenzione a favore di quest'ultima, essendo venuta meno, giusta l'art. 8, n. 2, dell'Accordo predetto, la riserva di giurisdizione del tribunale ecclesiastico sulle cause di nullità dei matrimoni concordatari. Ne consegue che il giudice italiano, in difetto di delibazione della corrispondente sentenza ecclesiastica, può statuire sulla domanda di nullità del matrimonio concordatario formulata in via riconvenzionale dal coniuge convenuto in giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio.(Cassazione civile, Sez. VI-1, sentenza n. 18627 del 3 settembre 2014)

2Cass. civ. n. 11416/2014

La dichiarazione di efficacia nell'ordinamento dello Stato delle sentenze di nullità del matrimonio concordatario emesse da un tribunale ecclesiastico è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 cod. proc. civ. condiziona l'efficacia delle sentenze straniere in Italia, tra i quali, il passaggio in giudicato della sentenza secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata. Tale requisito sussiste quando il matrimonio concordatario sia stato dichiarato nullo con sentenza di prima istanza dal tribunale ecclesiastico regionale, confermata con decreto di ratifica dal tribunale ecclesiastico d'appello ed infine dichiarata esecutiva con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, in conformità delle leggi canoniche. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante la circostanza che la conferma in appello della pronuncia di primo grado era avvenuta con sentenza, anziché con decreto).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11416 del 22 maggio 2014)