Articolo 798 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Riesame del merito

Dispositivo

[Su domanda del convenuto la corte d'appello procede al riesame del merito della causa, quando la sentenza è stata pronunciata in contumacia, o quando ricorre alcuno dei casi indicati nei nn. 1, 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 395. In questi casi la corte, secondo i risultati dell'istruzione e della discussione, decide sul merito, oppure dichiara l'inefficacia della sentenza straniera.]