Articolo 808 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Efficacia della convenzione d'arbitrato

Dispositivo

La conclusione del procedimento arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato (1) (2).

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.lgs. 40/2006.

(2) La norma in esame ha il fine di garantire il rispetto della volontà delle parti di devolvere agli arbitri la decisione della controversia, evitando la caducazione degli effetti della convenzione d'arbitrato nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 3464/2015

In tema di arbitrato, la clausola compromissoria è riferibile a tutte le controversie civili o commerciali attinenti a diritti disponibili nascenti dal contratto cui essa accede, sicché la rinunzia ad avvalersene in occasione di una controversia insorta tra i contraenti non implica, di per sé, una definitiva e complessiva abdicazione alla stessa in relazione ad ogni altra controversia, a meno che le parti - con accordo la cui validità presuppone il rispetto delle condizioni di forma e di sostanza proprie di un patto risolutivo degli effetti del patto compromissorio - non abbiano rinunziato definitivamente alla clausola compromissoria nel suo complesso.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3464 del 20 febbraio 2015)

2Cass. civ. n. 28497/2005

La cessione del contratto, per la sua autonomia, non comporta automaticamente la successione nella clausola compromissoria in esso inserita, ma nemmeno esclude in via di principio tale successione, la quale può seguire o ad una manifestazione esplicita delle parti in tal senso, ovvero ad un nesso funzionale tra la clausola stessa ed il rapporto ceduto tale che gli stessi "simul stabunt vel simul cadent", ossia tale che debba dedursi che il voluto contrattuale si realizza se la successione riguarda anche la opzione per una forma di soluzione della possibile controversia diversa da quella offerta dalla giurisdizione dello Stato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 28497 del 22 dicembre 2005)

3Cass. civ. n. 18643/2003

Nella proposizione della domanda diretta al giudice ordinario, contenuta nella citazione introduttiva ovvero nella comparsa di risposta (e, pertanto, proposta in via riconvenzionale), per la soluzione della stessa controversia compromessa in arbitri, è da ravvisarsi la volontà della parte di rinunciare alla proposizione dell'eccezione di compromesso, stante l'evidente incompatibilità tra una eventuale rinuncia all'azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest'ultima.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18643 del 5 dicembre 2003)