Articolo 808 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Efficacia della convenzione d'arbitrato

Dispositivo

Note

(1) Questo articolo è stato aggiunto dal D.lgs. 40/2006.

(2) La norma in esame ha il fine di garantire il rispetto della volontà delle parti di devolvere agli arbitri la decisione della controversia, evitando la caducazione degli effetti della convenzione d'arbitrato nel caso in cui il procedimento arbitrale si concluda senza pervenire ad una pronuncia nel merito.

Massime giurisprudenziali (3)

1Cass. civ. n. 3464/2015

2Cass. civ. n. 28497/2005

3Cass. civ. n. 18643/2003