Articolo 809 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Numero degli arbitri

Dispositivo

Note

(1) Secondo il disposto della norma in esame le parti possono nominare uno o più arbitri, purché sempre in numero dispari. Questo assicura che il collegio arbitrale giunga in ogni caso ad una decisione, evitando situazioni di stallo. La nomina degli arbitri deve avveniresin dal momento della costituzione del collegio, con la conseguenza che non viene considerata valida la clausola compromissoria che affidi la soluzione di possibili controversie a due arbitri e preveda la nomina di un terzo arbitro, da parte dei due arbitri già nominati, unicamente in via del tutto eventuale e subordinata, per il caso di disaccordo di questi ultimi nel giudizio da emettere.

(2) Per procedere alla nomina è necessario che nella convenzione d'arbitrato siano segnalate le generalità o le indicazioni sufficienti per una loro chiara indicazione. Le parti possono attribuire ad un terzo o all'autorità giudiziaria, purché siano in ogni caso indicati il numero degli arbitri e le modalità della nomina. La nomina deve essere effettuata dalla parte personalmente o dal suo rappresentante legale, ma non dal difensore munito di semplice procura alle liti e deve essere effettuata per iscritto.

(3) Sono le parti stesse a concordare la nomina degli arbitri o le modalità per nominarli. Questo è espressione del fondamentale principio di imparzialità, pertanto la designazione degli arbitri non può essere rimessa all'arbitrio di uno solo dei contendenti.

Massime giurisprudenziali (8)

1Cass. civ. n. 9839/2011

2Cass. civ. n. 19994/2004

3Cass. civ. n. 15134/2000

4Cass. civ. n. 4831/1997

5Cass. civ. n. 8608/1990

6Cass. civ. n. 2983/1988

7Cass. civ. n. 6925/1983

8Cass. civ. n. 5489/1982