Articolo 831 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Revocazione ed opposizione di terzo

Dispositivo

Note

(1) Il primo comma rinvia alle sole ipotesi di revocazione straordinaria, sottraendo così al giudice il potere di controllare il c.d. errore di rappresentazione dei fatti. Ciò rappresenta un'espressione del principio generale che vuole l'insindacabilità del giudizio di merito degli arbitri.

(2) Il secondo comma è espressione del principio di precedenza del giudizio di nullità su quello di revocazione. Invero, se il primo giunge ad una pronuncia che nega la nullità del lodo, per l'interessato è ancora possibile azionare il giudizio revocatorio. Viceversa, se la domanda di nullità viene accolta, il giudizio prosegue con la trattazione del merito, potendo comunque far valere in tale sede i motivi di revocazione.

(3) L'ultimo comma descrive la possibilità di riunire le impugnazioni per nullità, revocazione ed opposizione di terzo promosse contro lo stesso lodo, limitandola però ai casi in cui lo stato della causa preventivamente proposta consenta l'esauriente trattazione e decisione delle altre. Ciò permette di ritenere superata quella rigida alternatività tra le diverse impugnazioni che veniva in passato sostenuta dall'orientamento giurisprudenziale prevalente.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 1409/2004

2Cass. civ. n. 1465/1988