Articolo 832 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Rinvio a regolamenti arbitrali

Dispositivo

Note

(1) La norma descrive l'ipotesi in cui se la convenzione d'arbitrato fa rinvio a un regolamento arbitrale precostituito, in caso di contrasto prevale la convenzione d'arbitrato. Inoltre, precisa che il regolamento in vigore all'inizio del procedimento arbitrale trova applicazione nel caso in cui le parti non abbiano stabilito diversamente.

(2) Al fine di garantire l'imparzialità del giudizio arbitrale, la norma in esame vieta alle istituzioni di carattere associativo e a quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di categorie professionali di nominare arbitri nelle controversie che contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. Inoltre, sempre per osservare il principio cardine dell'imparzialità, viene disposto che il regolamento possa contemplare ulteriori ipotesi di sostituzione o ricusazione degli arbitri oltre a quelle previste dalla legge.

(3) La norma si chiude facendo salva l'efficacia e l'applicazione della convenzione di arbitrato nel caso in cui l'istituzione arbitrale si rifiuti di amministrare l'arbitrato stesso.

Massime giurisprudenziali (11)

1Cass. civ. n. 7183/2019

2Cass. civ. n. 13312/2015

3Cass. civ. n. 18460/2004

4Cass. civ. n. 544/2004

5Cass. civ. n. 13648/2000

6Cass. civ. n. 7398/1998

7Cass. civ. n. 10229/1997

8Cass. civ. n. 5601/1995

9Cass. civ. n. 10704/1993

10Cass. civ. n. 11261/1992

11Cass. civ. n. 4039/1982