Articolo 164 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Nullità della citazione

Dispositivo

Note

(1) I vizi dellavocatio in iuspossono essere sanati in due modi:- mediante ritualerinnovazione della citazioneentro un termine perentorio. In tal modo il vizio viene sanato fin dal momento della notifica della prima citazione; se, al contrario, la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente estinzione del processo;- con lacostituzione del convenuto, che sana retroattivamente i vizi dell'atto (ex tunc), in quanto l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo e non risulta violato il principio del contraddittorio. Se l'attore non ha rispettato i termini a comparire o ha omesso l'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7, il convenuto può chiedere la fissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.

(2) I vizi dellaeditio actionissono costituiti dalla mancata esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda (che non si estende anche alla mancata esposizione degli elementi di diritto, per il principioiura novit curia) e dall'omissione o assoluta incertezza della cosa oggetto della domanda. Se il convenuto si costituisce, il giudice assegna all'attore un termine per integrare la domanda (si avrà una sanatoriaex nunc); se non si costituisce, il giudice fisserà un termine perentorio entro il quale l'attore dovrà rinnovare la notifica della citazione (anche in questo caso la sanatoria èex nunc).

(3) Si ha nullità quando risulta obiettivamente impossibile per il convenuto conoscere ilpetitum, cioè l'oggetto della domanda, ma non quando l'individuazione di esso sia comunque possibile attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio.

(4) L'integrazione della domanda da parte dell'attore risponde alla necessità di correggere le lacune dell'atto di citazione, a prescindere dal fatto che il convenuto si sia costituito.

(5) L'integrazione o rinnovazione hanno un'efficacia sananteex nuncin quanto l'atto di citazione è prima di quel momento inidoneo ad assolvere alla sua funzione impeditiva delle decadenze ed interruttiva della prescrizione: ne consegue che non sarà più possibile rimediare alle decadenze maturate nel frattempo (ad esempio, non si sana la decadenza prevista in materia di impugnazione delle delibere dell'assemblea condominiale, art. 1137 c.c., se la costituzione del convenuto o la rinnovazione della notifica della citazione avvengono dopo la scadenza del termine di trenta giorni).

(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (37)

1Cass. civ. n. 28004/2021

2Cass. civ. n. 10450/2020

3Cass. civ. n. 4710/2020

4Cass. civ. n. 28810/2019

5Cass. civ. n. 23979/2019

6Cass. civ. n. 23667/2018

7Cass. civ. n. 13079/2018

8Cass. civ. n. 26473/2017

9Cass. civ. n. 1681/2015

10Cass. civ. n. 896/2014

11Cass. civ. n. 4452/2013

12Cass. civ. n. 17408/2012

13Cass. civ. n. 9306/2012

14Cass. civ. n. 8077/2012

15Cass. civ. n. 20580/2010

16Cass. civ. n. 22024/2009

17Cass. civ. n. 27515/2008

18Cass. civ. n. 14637/2004

19Cass. civ. n. 12129/2004

20Cass. civ. n. 9150/2004

21Cass. civ. n. 8539/2004

22Cass. civ. n. 5716/2003

23Cass. civ. n. 6820/2002

24Cass. civ. n. 3335/2002

25Cass. civ. n. 6541/2001

26Cass. civ. n. 14348/2000

27Cass. civ. n. 3297/2000

28Cass. civ. n. 590/1999

29Cass. civ. n. 11149/1998

30Cass. civ. n. 4399/1997

31Cass. civ. n. 10372/1993

32Cass. civ. n. 278/1993

33Cass. civ. n. 120/1986

34Cass. civ. n. 4566/1985

35Cass. civ. n. 3108/1985

36Cass. civ. n. 5774/1984

37Cass. civ. n. 4921/1980