Articolo 165 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Costituzione dell'attore

Dispositivo

Note

(1) Il termine di costituzione è assoggettato alla sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto di ciascun anno.

(2) Si ritiene generalmente che i vizi della nota di iscrizione a ruolo (secondo parte della dottrina, addirittura un atto inutile), ove si risolvano in un semplice errore materiale, non determinino nullità processuali. Secondo parte della giurisprudenza la nota può ritenersi nulla qualora manchino i requisiti indispensabili al raggiungimento del suo scopo.

(3) Il fascicolo di parte è custodito dal cancelliere all'interno del fascicolo di ufficio formato ai sensi dell'art. 168 c.p.c.; nella stessa cartella vengono custoditi gli altri fascicoli di parte che si formano successivamente (72 disp. att.). Il cancelliere è tenuto a verificare la corrispondenza tra il contenuto del fascicolo e l'indice degli atti e documenti stilati dalla parte o dal suo difensore (74 disp. att.). L'accettazione degli atti depositati senza l'annotazione di alcun rilievo formale fa presumere la loro regolarità.

(4) La procura va depositata in cancelleria non oltre la costituzione in giudizio. Il difetto di procura costituisce una causa di invalidità della costituzione in giudizio che non è sanabile per effetto della ratifica dell'operato del difensore.

(5) Nel fascicolo di parte vanno inseriti anche i documenti che l'attore offre in comunicazione a sostegno della propria pretesa. Possono essere prodotti documenti anche in un momento successivo: essi andranno depositati in cancelleria e comunicati (art. 170 del c.p.c.) ovvero prodotti in udienza e verbalizzati.

(6) In caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l'attore deve costituirsi decorre dalla prima notificazione e non dall'ultima (Cass. SS.UU. n. 10864/2011).

(7) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

(8) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (16)

1Cass. civ. n. 1717/2019

2Cass. civ. n. 13775/2017

3Cass. civ. n. 9772/2016

4Cass. civ. n. 12391/2013

5Cass. civ. n. 8003/2012

6Cass. civ. n. 2744/2008

7Cass. civ. n. 13163/2007

8Cass. civ. n. 15777/2004

9Cass. civ. n. 12858/1999

10Cass. civ. n. 10693/1997

11Cass. civ. n. 3383/1995

12Cass. civ. n. 9524/1987

13Cass. civ. n. 3355/1987

14Cass. civ. n. 1760/1987

15Cass. civ. n. 333/1977

16Cass. civ. n. 921/1969