Articolo 167 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Comparsa di risposta

Dispositivo

Nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda (1), indicare le proprie generalità e il codice fiscale, i mezzi di prova di cui intende valersi e i documenti che offre in comunicazione, formulare le conclusioni (2) (6).

A pena di decadenza deve proporre le eventuali domande riconvenzionali e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio (3). Se è omesso o risulta assolutamente incerto l'oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale, il giudice, rilevata la nullità, fissa al convenuto un termine perentorio per integrarla. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla integrazione (4).

Se intende chiamare un terzo in causa, deve farne dichiarazione nella stessa comparsa e provvedere ai sensi dell'articolo [269] (5).

Note

(1) Il convenuto ha l'onere di contestare i fatti dedotti dall'attore: ai sensi dell'art. 115 del c.p.c.il giudice può porre a fondamento della sua decisione i fatti "non specificamente contestati" dalla parte costituita.

(2) Le parole "le proprie generalità e il codice fiscale" sono state inserite con D.L. 29.12.2009 n. 193, convertito con modificazioni in l. 22.2.2010 n. 24.Il primo comma indica il contenuto minimo della comparsa di risposta, volto ad individuare il thema decidendum, tale da consentire al giudice ed alla controparte di conoscere gli elementi di fatto posti presentati dal convenuto. Questi ha l'onere di prendere posizione su fatti costitutivi posti dall'attore a fondamento della propria domanda, ma ciò non viene previsto a pena di decadenza: nel silenzio del legislatore appare possibile ammettere una contestazione tardiva, con conseguente esigenza, per il rispetto del principio del contraddittorio, di consentire all'attore di proporre nuove prove tardive in ordine ai fatti tardivamente contestati dal convenuto.Neanche l'onere di indicare i mezzi di prova e i documenti dei quali il convenuto intende avvalersi è sancito a pena di decadenza, in ragione della previsione di cui all'art. 184, che prevede la assegnazione da parte del giudice istruttore su istanza di parte, di un termine perentorio entro il quale entrambi i contendenti possono produrre documenti e dedurre nuovi mezzi istruttori. L'uso in ogni caso da parte del legislatore dell'espressione verbale «deve», fa presumere di poter ricollegare l'inosservanza del comma 1 al comportamento sleale e scorretto di cui all'art. 88 e valutabile dal giudice ai sensi dell'art. 116.

(3) L'espressione “e le eccezioni processuali e di merto che non siano rilevabili d’ufficio” è stata aggiunta dal D.L. 35/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006 secondo quanto disposto dal medesimo provvedimento, modificato dalla legge 263/2005, e dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.Prima della riforma, il giudice all'udienza di comparizione di cui al previgente art. 180 c.p.c. assegnava al convenuto un termine perentorio, non inferiore a venti giorni precedenti alla prima udienza di trattazione, per proporre le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

(4) La sanatoria operaex nunc.

(5) La decadenza dalla facoltà di chiamare in causa il terzo è rilevabile d'ufficio e non è sanabile, salvi i casi di rimessione in termini o quelli in cui il giudice ritenga di ordinare la chiamata del terzo ai sensi dell'art. 107 del c.p.c..Alla chiamata di terzo nel giudizio davanti al giudice di pace non si applica il terzo comma dell'art. 167 c.p.c.

(6) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (46)

1Cass. civ. n. 39917/2021

Nel giudizio di usucapione intentato dal possessore, cui sia seguita la formulazione di una domanda riconvenzionale volta alla rivendica e alla restituzione del bene, la successiva domanda dell'attore, tendente al riconoscimento, ex art. 1150 c.c., del diritto al rimborso per le spese delle riparazioni ed all'indennità per i miglioramenti deve essere formulata, a pena di inammissibilità, nella prima udienza di trattazione, con conseguente preclusione alla sua proposizione nell'ulteriore corso del giudizio. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 07/10/2015).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 39917 del 14 dicembre 2021)

2Cass. civ. n. 26908/2020

Il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata ad una contestazione non chiara e specifica. Questo onere gravante sul convenuto si coordina, peraltro, con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi rispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata. (Rigetta, TRIBUNALE CASTROVILLARI, 13/03/2018).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 26908 del 26 novembre 2020)

3Cass. civ. n. 6009/2020

Il giudice di merito, anche quando ritenga che la domanda di usucapione formulata dal convenuto in via riconvenzionale sia per qualsiasi motivo inammissibile , non può esimersi dall'esaminare il relativo tema "sub specie" di eccezione, essendo a tale riguardo sufficiente che quest'ultima sia stata sollevata nei termini previsti dal codice di procedura. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 18/05/2018).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 6009 del 4 marzo 2020)

4Cass. civ. n. 3697/2020

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione in cui sia dedotta l'esistenza di un vincolo di impignorabilità del bene assoggettato ad espropriazione derivante da un determinato atto negoziale, è ammissibile la domanda riconvenzionale del creditore opposto volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 2901 c.c., la dichiarazione di inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione, sussistendo connessione, in relazione all'oggetto e/o al titolo, tra le due domande, anche se tale dichiarazione di inefficacia, stante la natura dichiarativa della decisione e la necessità del suo passaggio in giudicato, potrà giovare al creditore esclusivamente ai fini dell'instaurazione di un nuovo processo esecutivo. (Cassa e decide nel merito, CORTE D'APPELLO GENOVA, 30/03/2018).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 3697 del 13 febbraio 2020)

5Cass. civ. n. 28518/2019

Nell'azione di disconoscimento della paternità, il mantenimento da parte del figlio disconosciuto del cognome paterno è espressione di un diritto potestativo e personalissimo che deve tradursi in una espressa domanda di accertamento da proporsi in sede giudiziale, anche in via riconvenzionale ed eventualmente subordinata all'accoglimento di quella principale, non potendosi ritenere ricompresa nella generica opposizione all'azione di disconoscimento proposta nei suoi confronti. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato la perdita del cognome paterno del figlio disconosciuto, nonostante il padre che aveva intrapreso l'azione di disconoscimento, avesse manifestato la volontà di non opporsi al mantenimento del suo cognome). (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 17/01/2018).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 28518 del 6 novembre 2019)

6Cass. civ. n. 20317/2019

In relazione all'opzione difensiva del convenuto consistente nel contrapporre alla pretesa attorea fatti ai quali la legge attribuisce autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale la predetta pretesa si fonda, occorre distinguere il potere di allegazione da quello di rilevazione. Infatti, mentre il primo compete esclusivamente alla parte e va esercitato nei tempi e nei modi previsti dal rito in concreto applicabile (pertanto, soggiacendo alle relative preclusioni e decadenze), il secondo spetta alla parte (ed è soggetto, perciò, alle preclusioni stabilite per le attività di parte) solo qualora la manifestazione della sua volontà sia strutturalmente prevista quale elemento integrativo della fattispecie difensiva (come nell'ipotesi di eccezioni corrispondenti alla titolarità di un'azione costitutiva), ovvero quando singole disposizioni espressamente indichino come indispensabile l'iniziativa di parte; in ogni altro caso, si deve ritenere la rilevabilità d'ufficio dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultanti dal materiale probatorio legittimamente acquisito, senza che, peraltro, ciò comporti un superamento del divieto di scienza privata del giudice o delle preclusioni e decadenze imposte, atteso che il generale potere-dovere di rilievo d'ufficio delle eccezioni facente capo al giudice si traduce semplicemente nell'attribuzione di rilevanza, ai fini della decisione di merito, a determinati fatti, purché la richiesta della parte non sia strutturalmente necessaria o espressamente prevista, essendo, però, in entrambe le situazioni necessario che i predetti fatti modificativi, impeditivi o estintivi risultino legittimamente acquisiti al processo e provati. (Nella specie, in un giudizio avente ad oggetto la domanda di adempimento delle obbligazioni derivanti da un contratto di finanziamento proposta dalla banca nei confronti del fideiussore della mutuataria, la S.C. ha ritenuto che correttamente il giudice d'appello avesse esaminato l'eccezione di rinuncia al termine di cui all'art. 1957 c.c., formulata dalla banca per la prima volta in secondo grado al fine contrastare l'eccezione di decadenza da detto termine svolta dal fideiussore, trattandosi di mera difesa vertente su un fatto risultante dallo stesso contratto di finanziamento versato in atti sin dal giudizio di primo grado).(Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 20317 del 26 luglio 2019)

7Cass. civ. n. 19833/2019

La domanda di collazione non è sottoposta ai termini di cui all'art. 167 c.p.c., in quanto l'obbligo della collazione sorge automaticamente a seguito dell'apertura della successione e i beni donati devono essere conferiti indipendentemente dalla proposizione di una domanda dei condividenti, salva l'espressa dispensa da parte del "de cuius" nei limiti in cui sia valida; la domanda di accertamento dell'esistenza di una donazione indiretta, viceversa, pregiudiziale all'accoglimento della domanda di collazione, è soggetta ai termini di decadenza ex art. 167 c.p.c. e non può essere proposta per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, integrando un'ipotesi di ampliamento o mutamento della domanda.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 19833 del 23 luglio 2019)

8Cass. civ. n. 15895/2019

In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 15895 del 13 giugno 2019)

9Cass. civ. n. 20721/2018

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese e possono pertanto essere proposte in ogni fase del giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 20721 del 13 agosto 2018)

10Cass. civ. n. 30545/2017

Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Nella specie, relativa a giudizio di responsabilità aquiliana per lesioni conseguenti a caduta su marciapiede, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che aveva ritenuto tardiva la contestazione, sollevata per la prima volta in detta fase dal condominio convenuto, sulla titolarità del diritto di proprietà del marciapiede teatro del sinistro).(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 30545 del 20 dicembre 2017)

11Cass. civ. n. 22701/2017

Il convenuto, ai sensi dell’art. 167, comma 1, c.p.c., deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, ivi inclusa l’interpretazione delle clausole contrattuali, sulla cui valenza deve tempestivamente, integralmente ed irretrattabilmente esprimersi; sicché, se nulla abbia eccepito in relazione al significato di una determinata clausola ovvero, come nella specie, abbia concordato con la controparte sul suo significato, tale interpretazione deve considerarsi come pacifica, esonerando l’attore da qualsiasi prova al riguardo e rendendo inammissibile la contestazione successiva.(Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 22701 del 28 settembre 2017)

12Cass. civ. n. 18963/2017

La mancata indicazione, nella comparsa di costituzione e risposta, della persona fisica che ha la rappresentanza in giudizio della persona giuridica convenuta (nella specie, liquidatore di una società) non ne determina la nullità quando la qualità del soggetto che si costituisce sia specificata nell’epigrafe dell’atto e ivi sia richiamata la procura alle liti, dalla quale risulti identificata la persona fisica che l'ha rilasciata, anche quanto alla carica all'epoca ricoperta.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18963 del 31 luglio 2017)

13Cass. civ. n. 19631/2016

Nella ipotesi di azione di ripetizione di somme per indebito oggettivo, fondata sull'affermazione che, pur nella sussistenza di uno specifico rapporto obbligatorio tra le parti, le somme richieste in ripetizione non sono dovute per mancata giustificazione del pagamento eccedente la causa di scambio, la difesa del convenuto assume natura di mera difesa, se volta a negare il fatto costitutivo della domanda, mentre si atteggia quale eccezione riconvenzionale di merito, ove rivolta ad individuare un autonomo titolo contrattuale giustificativo del pagamento contestato, sicché, in questa seconda ipotesi, ampliandosi il "thema decidendum", l'eccezione riconvenzionale deve essere fatta valere nel rispetto delle preclusioni processuali.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 19631 del 3 ottobre 2016)

14Cass. civ. n. 19186/2016

L'esclusione del vincolo di solidarietà passiva costituisce un'eccezione in senso stretto, soggetta alle relative decadenze. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito sulla tardività della suddetta eccezione, proposta in corso di causa, e non già con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, da eredi convenuti per la restituzione di somme a loro corrisposte in esecuzione di una sentenza riformata in grado di appello).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 19186 del 28 settembre 2016)

15Cass. civ. n. 8814/2015

L'inammissibilità della domanda riconvenzionale che non comporti spostamento di competenza non è rilevabile d'ufficio, ma solo su tempestiva eccezione della parte riconvenuta.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8814 del 30 aprile 2015)

16Cass. civ. n. 1064/2014

In tema di prescrizione estintiva, l'elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto ad essa ricollegato dall'ordinamento, mentre la determinazione della durata di questa configura una "quaestio iuris" sulla identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale applicabile, che, previa attivazione del contraddittorio sulla relativa questione, compete al giudice con la conseguenza che non incorre in preclusioni la parte che, proposta originariamente una prescrizione quinquennale (nella specie, in materia di diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione di direttiva comunitaria a favore dei medici specializzandi), invochi nel successivo corso del giudizio la prescrizione ordinaria decennale, o viceversa.(Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 1064 del 20 gennaio 2014)

17Cass. civ. n. 992/2014

L'eccezione di "compensatio lucri cum damno" è finalizzata ad accertare se il danneggiato abbia conseguito un vantaggio in conseguenza dell'illecito, del quale tener conto ai fini della liquidazione del risarcimento, e non mira, invece, a verificare l'esistenza di contrapposti crediti. Ne consegue che la relativa deduzione non integra una eccezione in senso stretto e non è soggetta alle relative preclusioni.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 992 del 20 gennaio 2014)

18Cass. civ. n. 28464/2013

La violazione delle norme sulla notificazione della citazione e la inosservanza delle disposizioni sulla regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di un convenuto costituiscono eccezioni "de iure tertii", che non possono essere sollevate da altro convenuto, potendo essere fatte valere soltanto dalla parte direttamente interessata. (Nella specie, i ricorrenti incidentali lamentavano che l'atto di appello non fosse stato notificato personalmente a talune delle parti, minorenni all'atto dell'instaurazione del giudizio di primo grado, ma divenute maggiorenni nel corso del suo svolgimento; la S.C., in applicazione dell'anzidetto principio, ha escluso che i suddetti ricorrenti fossero legittimati a far valere tale vizio non vertendosi in ipotesi di litisconsorzio necessario).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 28464 del 19 dicembre 2013)

19Cass. civ. n. 26859/2013

Nel processo di cognizione, l'onere previsto dall'art. 167, primo comma, cod. proc. civ., di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese e di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che, esaurita la fase della trattazione, non è più consentito al convenuto, per il principio di preclusione in senso causale, di rendere controverso un fatto non contestato, né attraverso la revoca espressa della non contestazione, né deducendo una narrazione dei fatti alternativa e incompatibile con quella posta a base delle difese precedentemente svolte. Ne consegue che, in grado di appello, non è ammessa la contestazione della titolarità passiva del fatto controverso che debba aversi per non contestata nel giudizio di primo grado.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 26859 del 29 novembre 2013)

20Cass. civ. n. 18195/2012

La transazione novativa conclusa nelle more del giudizio non costituisce un'eccezione in senso stretto, perché introduce una questione processuale idonea a chiudere la lite, dichiarando la cessazione della materia del contendere sulla base di un fatto che non attiene al merito della controversia, e, dunque, non soggiace alle regole ed alle preclusioni che governano, nei vari gradi di giudizio, l'allegazione delle circostanze che ad esso si riferiscono.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 18195 del 24 ottobre 2012)

21Cass. civ. n. 6926/2012

La domanda di risoluzione del contratto non può ritenersi implicitamente contenuta nella richiesta, formulata dalla parte convenuta per l'adempimento del contratto, di rigetto della domanda attorea e di condanna della controparte al risarcimento del danno.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 6926 del 8 maggio 2012)

22Cass. civ. n. 10860/2011

L'onere di specifica contestazione, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 167 c.p.c., deve essere inteso nel senso che, qualora i fatti costitutivi del diritto azionato (nella specie, di riscatto agrario) siano individuati dalla legge, il convenuto ha l'onere di contestarli specificamente e non, genericamente, con una clausola di stile, per evitare che gli stessi siano ritenuti incontestati; solo in presenza di tale condizione, l'attore ha l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contradditorio.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10860 del 18 maggio 2011)

23Cass. civ. n. 24856/2010

La parte convenuta, non costituita, nel rapporto processuale originario con l'attore, non è decaduta dalla facoltà di dedurre mezzi istruttori riguardanti la domanda riconvenzionale proposta nei suoi confronti da un convenuto costituito, prima della notificazione della domanda riconvenzionale contro di essa rivolta e della valida instaurazione del rapporto processuale.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 24856 del 9 dicembre 2010)

24Cass. civ. n. 18207/2010

La questione relativa alla titolarità passiva del rapporto controverso, che attiene al merito della lite, non costituisce un'eccezione in senso stretto - soggetta, come tale, al regime decadenziale sancito, nel sistema processuale di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, dall'art. 180, secondo comma, c.p.c. e, a seguito delle modifiche recate dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, dall'art. 167 c.p.c. - bensì, involgendo la contestazione di un fatto costitutivo del diritto azionato, integra una mera difesa, sottoposta agli oneri deduttivi e probatori della parte interessata e, segnatamente, ove con essa si introducano nuovi temi di indagine, alle preclusioni connesse alla esatta identificazione del "thema decidendum" e del "thema probandum", con l'ulteriore conseguenza che l'esclusione dal "thema decidendum" dei fatti tardivamente contestati (e la loro conseguente inopponibilità nelle fasi successive del processo) si verifica solo allorché il giudice non sia in grado, in concreto, di accertarne l'esistenza o l'inesistenza, "ex officio", in base alle risultanze ritualmente acquisite.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 18207 del 5 agosto 2010)

25Cass. civ. n. 12832/2009

A differenza del difetto di legittimazione passiva - rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite del giudicato eventualmente formatosi - l'effettiva titolarità attiva del rapporto giuridico attiene al merito della controversia e il suo difetto, non rilevabile d'ufficio dal giudice, è rimesso al potere dispositivo delle parti, le quali sono tenute a dedurlo nei tempi e modi previsti per le eccezioni di parte; ne consegue che, nel giudizio di risarcimento dei danni, l'eccezione relativa alla titolarità del diritto di comproprietà del bene danneggiato deve essere sollevata - nella vigenza del sistema novellato dalla legge n. 353 del 1990, "ratione temporis" applicabile - nel termine assegnato dal giudice per la proposizione, da parte del convenuto, delle eccezioni non rilevabili d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva, e quindi inammissibile, la menzionata eccezione, sollevata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado e poi ribadita in appello).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12832 del 3 giugno 2009)

26Cass. civ. n. 5356/2009

L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5356 del 5 marzo 2009)

27Cass. civ. n. 4381/2009

L'onere di provare la qualità di erede, gravante sul soggetto che agisce in giudizio in tale qualità, viene meno quando la controparte abbia tardivamente sollevato eccezioni in proposito, dopo avere accettato il contraddittorio senza alcuna contestazione al riguardo.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4381 del 23 febbraio 2009)

28Cass. civ. n. 15707/2008

a formulazione delle conclusioni richiesta dall'art. 167 c.p.c., pur integrando un elemento costitutivo della comparsa di risposta, non implica che il loro difetto sia di per sé causa di nullità dell'atto ove, dal tenore complessivo dello stesso, non risultino genericità o imprecisioni, e dunque sia raggiunto il suo scopo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva ritenuto ritualmente sollevata nella comparsa di risposta l'eccezione di prescrizione del diritto azionato, benché la stessa non fosse riportata nelle conclusioni dell'atto, ma solo nella narrativa ).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 15707 del 12 giugno 2008)

29Cass. civ. n. 13079/2008

Nel caso in cui il fatto costitutivo del diritto si connoti per la concomitante ricorrenza di più circostanze, occorre che la contestazione del convenuto esplicitamente si appunti su una o più caratteristiche del fatto costitutivo complesso, essendo altrimenti priva della specificità necessaria a radicare, per un verso, l'onere dell'altra parte di offrire la prova, e, per altro verso, il dovere del giudice di procedere ad uno specifico esame. (Nella specie, rilevato che la qualità di affittuario coltivatore diretto di cui all'art. 6 della legge n. 203 del 1982 richiede sia la coltivazione del fondo col lavoro proprio e della propria famiglia sia che la forza lavorativa costituisca almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, la S.C. ha ritenuto che, a fronte dell'affermazione di chi si dichiari coltivatore diretto, rappresentando anche di essere iscritto alla relativa confederazione e di aver sempre coltivato la terra, l'affermazione del convenuto che l'attore ha l'onere di provare la sua qualità di coltivatore diretto non equivale a contestazione del fatto, risolvendosi nel generico richiamo della regola di cui all'art. 2697 c.c., inidoneo ad integrare la contestazione imposta dall'art. 167 c.p.c., nella lettura ermeneutica datane dalle sezioni unite della Cassazione con la sentenza n. 761 del 2002 ).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13079 del 21 maggio 2008)

30Cass. civ. n. 11657/2008

In applicazione degli artt. 38, secondo comma, 166, 171, secondo comma e 167, secondo comma, c.p.c. (quest'ultimo nel testo vigente a decorrere dal 22 giugno 1995 e fino all'entrata in vigore, in data 1 marzo 2006, delle modifiche introdotte con il decreto legge n. 35 del 14 marzo 2005, conv. con mod. nella legge 14 maggio 2005, n. 80 ), l'eccezione di incompetenza per territorio derogabile è formulata tempestivamente nella comparsa di costituzione, anche se essa è depositata con la costituzione del convenuto «fino alla prima udienza » mentre, successivamente alla entrata in vigore del D.L. n. 35 del 2005, l'eccezione è tempestivamente proposta soltanto se contenuta nella comparsa di risposta depositata almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione. (Principio enunciato dalle S.U. ai sensi dell'art. 363 c.p.c. nell'ambito di una pronuncia di inammissibilità del ricorso ).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 11657 del 12 maggio 2008)

31Cass. civ. n. 12231/2007

L'onere di specifica contestazione, introdotto, per i giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, dall'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda, comporta che i suddetti fatti, qualora non siano contestati dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedenti una specifica dimostrazione. (Nella specie, relativa ad azione di un Comune per il recupero di spese effettuate in luogo di un privato inadempiente ad ordine dell'autorità, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto non controverso l'importo richiesto dall'ente, poiché la contestazione della parte aveva riguardato soltanto la liquidità ed esigibilità del credito, mentre solo in comparsa conclusionale in grado di appello era stato dedotto che la fattura prodotta non costituiva prova sufficiente della spesa sostenuta).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12231 del 25 maggio 2007)

32Cass. civ. n. 10182/2007

La non contestazione della domanda scaturisce dalla non negazione del fatto, fondata sulla volontà della parte, intesa come oggettivo aspetto dell'atto. Deve essere pertanto inequivocabile, di talchè non può ravvisarsi né in caso di contumacia del convenuto, né in ipotesi di contestazione meramente generica e formale, la quale tuttavia costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice di merito. L'accertamento della sussistenza di una (pur generica) contestazione ovvero d'una non contestazione, quale contenuto della posizione processuale della parte, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile solo per vizio di motivazione. (Fattispecie relativa alla richiesta del compenso per prestazioni relative a più rapporti di lavoro successivi).(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 10182 del 3 maggio 2007)

33Cass. civ. n. 4901/2007

L'art. 167, secondo comma, c.p.c., nel testo introdotto, a far data dal 30 aprile 1995, dall'art. 11 della legge n. 353 del 1990, sanziona con la decadenza l'inosservanza dell'onere di proporre la domanda riconvenzionale con la comparsa di costituzione, e, nel regime delle preclusioni dettato dalla novella per il procedimento ordinario, ispirato alla ratio di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, la relativa violazione va considerata pregiudizievole non di un mero interesse privato, ma dell'interesse pubblico a scongiurare il protrarsi dei tempi processuali, e come tale è rilevabile d'ufficio dal giudice anche in sede di impugnazione, a meno che sulla tempestività della proposizione della domanda non si sia formato un giudicato anche implicito.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4901 del 2 marzo 2007)

34Cass. civ. n. 10031/2004

L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. (Nella specie, relativa ad azione risarcitoria a seguito di diffamazione, il giudice d'appello, con la sentenza cassata dalla S.C., aveva negato che vi fosse in atti la prova che una lettera di contenuto diffamatorio fosse stata consegnata anche ad un secondo destinatario, sebbene l'attore nell'atto di citazione avesse affermato di averla consegnata a questi, chiedendo l'ammissione di prove orali sul punto, e la circostanza non fosse stata oggetto di contestazione nel corso del primo grado di giudizio).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 10031 del 25 maggio 2004)

35Cass. civ. n. 6936/2004

L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la non contestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato e dovrà ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Tuttavia, in tanto può porsi il problema della contestazione del fatto ed assumere rilievo la non contestazione — quale indice, in positivo e di per sé, di una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto — in quanto l'allegazione del fatto, con tutti gli elementi costituenti il suo contenuto variabile e complesso, risulti connotata da precisione e specificità, tali da renderla conforme al modello postulato dalla regola legale o contrattuale per l'attribuzione del diritto; altrimenti, il fatto resta, per ciò stesso, estraneo al potere-dovere di contestazione, atteso il collegamento con quello di allegazione (di cui costituisce riflesso processuale) posto dal citato art. 167 c.p.c., e la sua omessa deduzione (nella estensione dovuta) lo restituisce interamente al thema probandum come disciplinato dall'art. 2697 c.c.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 6936 del 8 aprile 2004)

36Cass. civ. n. 16066/2002

Nel giudizio di divorzio l'attribuzione dell'assegno divorzile è subordinata, alla domanda di parte, la quale va conseguentemente formulata — conformemente ai principi della domanda e del contraddittorio — nel rispetto degli istituti processuali che ne sono l'espressione, ivi compresi quelli relativi ai modi e tempi della proposizione delle domande riconvenzionali, di tal che, maturata eventualmente la decadenza prevista dall'art. 167 c.p.c. il convenuto non può più proporre la relativa domanda nel giudizio.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 16066 del 15 novembre 2002)

37Cass. civ. n. 4704/2001

L'interruzione della prescrizione — che costituisce una controeccezione all'eccezione di prescrizione in tutto assimilabile alle eccezioni in senso stretto al cui regime processuale soggiace — deve essere proposta dalla parte in modo chiaro e inequivocamente diretto a minifestare l'intento di contrastare l'eccezione avversaria. Ne consegue che non è possibile attribuire effetti ostativi dell'operatività della prescrizione alla mera produzione di documenti pure se idonei a fornire la prova dell'avvenuta interruzione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4704 del 30 marzo 2001)

38Cass. civ. n. 15941/2000

La mancata proposizione da parte del convenuto, nella comparsa di risposta, della domanda riconvenzionale in via gradata rispetto alla eccezione di incompetenza del giudice adito per essere la controversia devoluta agli arbitri non comporta la decadenza del convenuto stesso dal diritto di proporre l'eccezione di compromesso, poiché, pur dovendo quest'ultima, per il suo carattere relativo e derogabile, essere dedotta in limine litis, tuttavia, in virtù dell'unità inscindibile dell'atto difensivo, il fatto che una domanda o un'eccezione venga proposta prima o dopo di un'altra non assume alcuna rilevanza ove sia comunque possibile desumere, con un semplice procedimento logico, la gradualità delle richieste formulate.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15941 del 19 dicembre 2000)

39Cass. civ. n. 11410/1998

La comparsa di risposta non sottoscritta dal difensore, mancando la certezza della sua provenienza, è nulla, essendo l'atto privo di un requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo. Tuttavia, allorquando la parte convenuta non si sia limitata a depositare in cancelleria una comparsa priva della sottoscrizione del difensore, ma abbia partecipato attivamente al giudizio senza che siano sorte contestazioni in ordine all'individuazione del procuratore costituito, la nullità non può essere pronunciata, ostandovi la sanatoria generale che il terzo comma dell'art. 157 c.p.c. fa derivare dal raggiungimento dello scopo dell'atto viziato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 11410 del 12 novembre 1998)

40Cass. civ. n. 4965/1998

Ai sensi dell'art. 167 c.p.c., così come introdotto dall'art. 3 del D.L. 21 giugno 1995, n. 238, reiterato e convertito in legge 20 dicembre 1995, n. 534, coordinato con il secondo comma dell'art. 171 c.p.c., il convenuto che non si costituisce nel termine assegnatogli dall'art. 166 c.p.c. — e cioè, salva l'abbreviazione dei termini, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione — ma tardivamente, decade dalla facoltà di proporre domande riconvenzionali, ma non le eccezioni — diversamente invece dalla formulazione dell'art. 11 legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile soltanto dal 30 aprile al 21 giugno 1995, in base alla quale il convenuto che si costituiva tardivamente decadeva altresì dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, e perciò il giudice deve esaminare la questione di competenza territoriale semplice, ancorché rilevata in comparsa di risposta dal convenuto tardivamente costituitosi.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 4965 del 18 maggio 1998)

41Cass. civ. n. 7592/1995

Il convenuto che si costituisce tardivamente in corso di giudizio non può proporre domanda riconvenzionale perché questa, anche quando è collegata alla causa petendi della domanda dell'attore, contiene, comunque, un nuovo petitum ed introduce, quindi, una domanda nuova soggetta alle preclusioni degli artt. 183-184 c.p.c. al generale principio che consente di proporre più domande solo entro il limite della tempestiva costituzione in giudizio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 7592 del 11 luglio 1995)

42Cass. civ. n. 3116/1990

Le domande riconvenzionali — anche se tardivamente proposte (nella specie, in sede di precisazione dalle conclusioni), anziché con la comparsa di risposta, come richiede l'art. 167 c.p.c. — sono tuttavia ammissibili qualora la controparte non ne eccepisca immediatamente la tardività ed anzi accetti il contraddittorio su di esse, atteso che, il divieto di mutamento della domanda in primo grado, cui va ricondotto anche quello di tardiva proposizione della riconvenzionale, risponde ad un interesse privato onde la sua violazione non è rilevabile d'ufficio, ma solo su eccezione di parte, ed ove questa non abbia viceversa accettato il contraddittorio al riguardo, con la conseguenza che così la detta domanda rimane acquisita al processo ed il giudice ha l'obbligo di pronunciarsi su di essa.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3116 del 12 aprile 1990)

43Cass. civ. n. 7924/1987

La compensazione, comportando un ampliamento della controversia, può assumere o il carattere di una eccezione riconvenzionale proponibile anche in un momento successivo a quello della presentazione della comparsa di risposta nel giudizio di primo grado qualora la deduzione di un controcredito abbia il solo scopo di paralizzare la pretesa avversaria, ovvero la natura di domanda riconvenzionale, allorché tenda ad un fine più ampio di quello della semplice difesa, quando cioè mira ad ottenere una pronuncia di condanna nei confronti dell'altra parte.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 7924 del 27 ottobre 1987)

44Cass. civ. n. 3833/1985

L'inammissibilità della domanda riconvenzionale, perché proposta oltre il termine fissato dall'art. 167 c.p.c., senza che la controparte abbia accettato il contraddittorio, non resta esclusa dalla circostanza che l'interesse alla domanda medesima sia insorto in corso di causa (nella specie, per la conoscenza di nuovi fatti in base ai risultati di consulenza tecnica).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 3833 del 25 giugno 1985)

45Cass. civ. n. 4805/1983

La domanda riconvenzionale deve ritenersi implicitamente abbandonata qualora il convenuto che l'abbia formulata si limiti, in sede di precisazione delle conclusioni, a chiedere il rigetto della domanda attrice.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 4805 del 14 luglio 1983)

46Cass. civ. n. 653/1962

La costituzione del convenuto nel procedimento davanti al tribunale si effettua, tra l'altro, con il deposito della comparsa di risposta, quale requisito di forma costitutiva e quale atto fondamentale della difesa del convenuto, di cui costituisce l'atto iniziale di esercizio del diritto di contraddire in giudizio. Il mancato deposito della comparsa di risposta non è suscettibile di forme sostitutive. Non può, quindi, ritenersi avvenuta la costituzione in giudizio, davanti al tribunale, del convenuto, per il solo fatto che egli sia comparso (anche se, per la sua qualifica professionale di procuratore e avvocato, era esente dall'obbligo di comparire a mezzo di procuratore munito di apposito mandato) e, senza depositare comparsa di risposta, abbia presentato scritti difensivi o fatto richieste istruttorie, perché tale attività, non seguita ad una rituale costituzione, è del tutto abnorme, irrituale e fuori di un valido rapporto processuale.(Cassazione civile, sentenza n. 653 del 29 marzo 1962)