Articolo 166 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Costituzione del convenuto
Dispositivo
Il convenuto deve costituirsi a mezzo del procuratore, o personalmente nei casi consentiti dalla legge, almeno settanta giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione depositando la comparsa di cui all'articolo [167] con la copia della citazione notificata, la procura e i documenti che offre in comunicazione (3).
Note
(1) L'articolo è stato così sostituito dalla l. 26.11.1990, n. 353, in vigore dal 30.4.1995.Il termine di costituzione è stato elevato dai 5 previsti dalla precedente formulazione dell'articolo a 20 giorni prima dell'udienza fissata dall'attore nella citazione. La tempestività della costituzione va accertata con riferimento a tale udienza anche nell'ipotesi in cui l'udienza non abbia luogo nel giorno indicato dall'attore, ma sia in effetti differita d'ufficio in quanto nel giorno designato il g.i. non tenga udienza (di conseguenza è tardiva la domanda riconvenzionale contenuta in una comparsa di risposta depositata entro i venti giorni precedenti alla data dell'udienza differita).Il termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. non è perentorio, potendo il convenuto costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 del c.p.c.): tuttavia, la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c..
(2) All'atto della costituzione, il convenuto deve depositare la comparsa di risposta (ossia il proprio atto introduttivo), la nota di iscrizione a ruolo (solo se si costituisce per primo), la copia della citazione che gli è stata notificata, la procura, i documenti che offre in comunicazione e le copie della comparsa di risposta per le altre parti (a differenza della nuova, la vecchia formulazione dell'articolo lo prevedeva espressamente, ma ciò non significa che sia venuto meno l'obbligo del deposito delle copie).
(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".
Massime giurisprudenziali (18)
1Cass. civ. n. 12662/2021
Nel processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del 1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito. (Rigetta, CORTE D'APPELLO CATANIA, 05/02/2015).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 12662 del 12 maggio 2021)
2Cass. civ. n. 13879/2020
In tema di procedimento sommario di cognizione, le preclusioni maturate nel corso dello stesso non si applicano al giudizio ordinario a cognizione piena che si instaura all'esito della conversione del rito, poiché l'art. 702 bis c.p.c. non dispone nulla al riguardo mentre l'art. 702 ter c.p.c. prevede espressamente che il giudice, in seguito alla detta conversione, fissi l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con conseguente necessità di osservare i termini ex artt. 163 bis, comma 1, c.p.c. e 166 c.p.c. a tutela del diritto di difesa del convenuto. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ROMA, 05/12/2017).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 13879 del 6 luglio 2020)
3Cass. civ. n. 5980/2020
La parte decaduta dalla facoltà di proporre un'eccezione di incompetenza territoriale non è legittimata ad impugnare il rigetto di analoga eccezione di incompetenza tempestivamente formulata da altra parte processuale, in quanto la perdita di una facoltà non può essere recuperata per fatto altrui, poiché ciò equivarrebbe a vanificare il termine di decadenza previsto dalla legge. (Rigetta, TRIBUNALE PALERMO, 14/05/2018).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 5980 del 4 marzo 2020)
4Cass. civ. n. 21675/2018
Al mutare delle circostanze che hanno comportato la mancata contestazione dei fatti costitutivi del diritto (nella specie, revoca della certificazione INAIL di esposizione ultradecennale all'amianto vincolante per l'INPS) deve essere consentita la possibilità di negazione dei fatti precedentemente non contestati, purché la modifica dell'atteggiamento difensivo avvenga con modalità coerenti con la dinamica processuale del rito del lavoro, per cui, come le sopravvenienze devono essere allegate nella prima occasione processuale utile, anche la conseguente contestazione dovrà essere tempestivamente operata nella prima difesa.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 21675 del 5 settembre 2018)
5Cass. civ. n. 2299/2017
Il rinvio d'ufficio dell'udienza, ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non determina la riapertura dei termini per il deposito della comparsa né per la proposizione dell'appello incidentale, poiché l'art. 166 c.p.c., coordinato con i successivi artt. 167 e 343, contempla, quale ipotesi utile ad escludere la decadenza dalla proposizione della domanda riconvenzionale o dell'appello incidentale, soltanto quella connessa al termine indicato nell'atto di citazione ovvero, nel caso in cui abbia trovato applicazione l'art. 168-bis, comma 5, c.p.c., quella relativa alla data fissata dal giudice istruttore. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO PALERMO, 26/09/2012).(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 2299 del 30 gennaio 2017)
6Cass. civ. n. 18271/2016
Ai sensi dell'art. 38, comma 1, c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 45, comma 2, della l. n. 69 del 2009, l'eccezione di incompetenza per territorio (così come quella per materia e per valore) deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta tempestivamente depositata; né tale principio può essere derogato in virtù della natura convenzionale del foro invocato (la quale non comporta la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza), anche ove lo stesso abbia carattere esclusivo. (Regola competenza).(Cassazione civile, Sez. VI-1, ordinanza n. 18271 del 16 settembre 2016)
7Cass. civ. n. 2951/2016
Le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti. (Cassa con rinvio, App. Firenze, 09/01/2013).(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 2951 del 16 febbraio 2016)
8Cass. civ. n. 22035/2014
Il principio sancito dall'art. 11 della legge 31 maggio 1995, n. 218, per il quale il difetto di giurisdizione del giudice italiano è rilevabile d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del processo, fino alla costituzione del convenuto, implica che il convenuto contumace può eccepire il difetto di giurisdizione del giudice adito dall'attore anche nel corso del giudizio, purché ciò faccia nella prima difesa e sempre che sulla questione di giurisdizione non si sia formato il giudicato.(Cassazione civile,Sez. Unite, sentenza n. 22035 del 17 ottobre 2014)
9Cass. civ. n. 12266/2014
La materiale attività del deposito (in cancelleria o direttamente in udienza) del fascicolo di parte contenente gli atti ed i documenti prescritti può essere eseguita anche a mezzo di un "nuncius" qualificato, quale è un altro legale pur privo dello "ius postulandi", trattandosi di formalità meramente esecutiva, che difetta di qualsiasi contenuto volitivo autonomo e nulla toglie alla riferibilità immediata dell'atto al procuratore patrocinante. (Rigetta, Trib. Nola, 03/08/2010).(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 12266 del 30 maggio 2014)
10Cass. civ. n. 4215/2014
Nell'ipotesi in cui il giudice adito dichiari il proprio difetto di competenza, la "translatio iudicii" davanti al giudice competente esige che le parti si costituiscano, nuovamente, in modo tempestivo e rituale, provvedendo ad una seconda iscrizione a ruolo e rispettando i termini ex artt. 165 e 166 cod. proc. civ.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4215 del 21 febbraio 2014)
11Cass. civ. n. 6601/2012
Ai fini della verifica della tempestività della costituzione del convenuto, il termine di cui all'art. 166 c.p.c., al pari di tutti i termini a ritroso, deve essere calcolato considerando quale "dies a quo", non computabile per il disposto dell'art. 155, primo comma, c.p.c., il giorno prima del quale va compiuta l'attività processuale, e, dunque, il giorno dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di citazione, ovvero quello differito ai sensi dell'art. 168 bis, quinto comma, c.p.c., e quale "dies ad quem", invece computabile in quanto termine non libero, il ventesimo giorno precedente l'udienza stessa.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6601 del 30 aprile 2012)
12Cass. civ. n. 12044/2010
La sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi della legge n. 742 del 1969, comporta la sottrazione del medesimo dal relativo computo, sicché, ai fini della costituzione del convenuto in primo grado, il termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione, il cui rispetto è necessario per la proposizione della domanda riconvenzionale, va calcolato, ove sia indicata un'udienza per una data successiva al compimento del periodo feriale ma tale che il termine di venti giorni ricada in detto periodo, mediante un conteggio a ritroso che in detta frazione temporale incontra una parentesi oltre la quale il conteggio stesso deve proseguire fino ad esaurimento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 12044 del 17 maggio 2010)
13Cass. civ. n. 18106/2003
In tema di procedimento civile, il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Ne consegue che è preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già sollevata nei motivi di appello.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 18106 del 27 novembre 2003)
14Cass. civ. n. 12706/2001
Posto che, ai sensi dell'art. 166 c.p.c., la costituzione del convenuto in autonomi e separati processi non può che avvenire con separate comparse di risposta, in via eccezionale, qualora dalle risultanze e dagli atti del processo emerga che il convenuto, in relazione al proprio interesse a contraddire, abbia inteso costituirsi a mezzo di un'unica comparsa in più cause oggettivamente riunibili — in quanto connesse per l'oggetto o per il titolo o perché la decisione dipenda dalla soluzione della medesima questione — e già materialmente riunite in sede di cosiddetta “fascicolazione”, indipendentemente da un formale provvedimento del giudice, detta costituzione non è affetta da inesistenza o nullità, mancando, tra l'altro, una disposizione in tal senso, ma costituisce una mera irregolarità non incidente sulla valida costituzione del contraddittorio, ed è comunque sanata dal successivo provvedimento di riunione.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 12706 del 18 ottobre 2001)
15Cass. civ. n. 12363/1998
Il difetto di procura del convenuto non incide sulla regolarità del contraddittorio, ma rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto nel processo abbia recato pregiudizio all'attore (nella specie, per la condanna alle spese che l'attore non avrebbe subito se il convenuto, contumace, non avesse partecipato al giudizio); anche in tal caso, tuttavia, il difetto di procura del convenuto non è equiparabile al difetto di procura dell'attore — da cui dipende la stessa valida costituzione del rapporto processuale — e non può pertanto essere fatto valere nel giudizio di cassazione se non sia stato oggetto di specifica impugnazione, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile la censura alla sentenza d'appello consistente nel mancato rilievo del difetto di procura del convenuto determinante pregiudizio per l'attore ove tale censura sia contenuta nella memoria difensiva e non nel ricorso introduttivo del giudizio di legittimità.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 12363 del 5 dicembre 1998)
16Cass. civ. n. 4804/1993
La carenza di mandato, da parte del convenuto, al professionista che in giudizio si presenti, falsamente, come suo procuratore non incide sulla regolarità del contraddittorio, che è validamente instaurato con la regolare notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, ma vizia soltanto la costituzione del convenuto medesimo, senza che l'eventuale mancanza della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo invalidi la successiva pronunzia della sentenza, quando non si siano verificate violazioni delle norme dettate a tutela della posizione del contumace.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 4804 del 24 aprile 1993)
17Cass. civ. n. 6905/1992
La costituzione del convenuto in cancelleria anteriore all'udienza, secondo il sistema delineato dagli artt. 166 e 293 c.p.c., può avvenire sino all'udienza in cui la causa è rimessa al collegio a norma dell'art. 189, cioè fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, emergendo con chiarezza dalla stessa formulazione dell'art. 293 cit. che il termine stabilito dall'art. 166 cit. non è perentorio.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 6905 del 4 giugno 1992)
18Cass. civ. n. 1090/1974
Presupposto necessario, perché sorga l'onere per il convenuto di costituirsi in giudizio, è la notifica legale, a lui eseguita, dell'atto introduttivo del giudizio, la quale non può essere surrogata, ai fini di istituire un valido contraddittorio, dalla conoscenza che aliunde egli abbia avuto del processo e neppure da notificazioni eseguite ad altri effetti. Ne deriva che, non essendo intervenuta nel giudizio di primo grado la sanatoria della nullità della notifica della citazione, per il raggiunto scopo dell'atto con la costituzione del convenuto, l'eccezione di detta nullità, proposta con l'atto di appello, è pur sempre tempestiva.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 1090 del 19 aprile 1974)