Articolo 166 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Costituzione del convenuto

Dispositivo

Note

(1) L'articolo è stato così sostituito dalla l. 26.11.1990, n. 353, in vigore dal 30.4.1995.Il termine di costituzione è stato elevato dai 5 previsti dalla precedente formulazione dell'articolo a 20 giorni prima dell'udienza fissata dall'attore nella citazione. La tempestività della costituzione va accertata con riferimento a tale udienza anche nell'ipotesi in cui l'udienza non abbia luogo nel giorno indicato dall'attore, ma sia in effetti differita d'ufficio in quanto nel giorno designato il g.i. non tenga udienza (di conseguenza è tardiva la domanda riconvenzionale contenuta in una comparsa di risposta depositata entro i venti giorni precedenti alla data dell'udienza differita).Il termine di venti giorni previsto dall'art. 166 c.p.c. non è perentorio, potendo il convenuto costituirsi fino all'udienza di precisazione delle conclusioni (art. 189 del c.p.c.): tuttavia, la costituzione tardiva implica le decadenze di cui all'art. 167 del c.p.c..

(2) All'atto della costituzione, il convenuto deve depositare la comparsa di risposta (ossia il proprio atto introduttivo), la nota di iscrizione a ruolo (solo se si costituisce per primo), la copia della citazione che gli è stata notificata, la procura, i documenti che offre in comunicazione e le copie della comparsa di risposta per le altre parti (a differenza della nuova, la vecchia formulazione dell'articolo lo prevedeva espressamente, ma ciò non significa che sia venuto meno l'obbligo del deposito delle copie).

(3) Il D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".

Massime giurisprudenziali (18)

1Cass. civ. n. 12662/2021

2Cass. civ. n. 13879/2020

3Cass. civ. n. 5980/2020

4Cass. civ. n. 21675/2018

5Cass. civ. n. 2299/2017

6Cass. civ. n. 18271/2016

7Cass. civ. n. 2951/2016

8Cass. civ. n. 22035/2014

9Cass. civ. n. 12266/2014

10Cass. civ. n. 4215/2014

11Cass. civ. n. 6601/2012

12Cass. civ. n. 12044/2010

13Cass. civ. n. 18106/2003

14Cass. civ. n. 12706/2001

15Cass. civ. n. 12363/1998

16Cass. civ. n. 4804/1993

17Cass. civ. n. 6905/1992

18Cass. civ. n. 1090/1974