Articolo 186 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione

Dispositivo

Note

(1) Articolo inserito con D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni in l. 20 dicembre 1995, n. 534.

(2) L'ordinanza prevista dall'articolo in commento si differenzia da quelle disciplinate agli artt.186 bise186 terin quanto essa non è revocabile o modificabile exart. 177 del c.p.c.(che, infatti, non è richiamato dalla norma): essa è revocabile esclusivamente dalla sentenza che definisce il giudizio. Una preclusione di tal genere si giustifica con la circostanza che tale ordinanza di condanna viene emessa solo al termine della fase istruttoria: il giudice è, quindi, in possesso di tutto il materiale probatorio raccolto nel corso del processo e non solo di sommarie informazioni.Il legislatore non precisa se l'istanza sia proponibile anche quando la causa sia stata rimessa già al collegio per la decisione. Seguendo il dettato normativo, poiché organo competente a pronunciare l'ordinanza è il giudice istruttore, si deve ritenere che la rimessione della causa al collegio non spogli quest'ultimo della possibilità di accogliere l'istanza ed emettere l'ordinanzade qua.

(3) La norma dice che, se il processo si estingue, l'ordinanza acquista l'efficacia della sentenza impugnabile. Essa sottointende un possibile interesse dell'intimato ad evitare l'aggravio di spese conseguente al proseguimento del giudizio fino all'emissione della sentenza. Per cui, viene previsto che l'ordinanza possa essere impugnata sull'intero oggetto dell'istanza, e non limitatamente alla parte accolta dal provvedimento.

(4) La l. 263/2005 ha modificato l'ultimo comma dell'articolo, prevedendo che l'ordinanza in commento acquisti efficacia di sentenza qualora, entro trenta giorni dalla sua pronuncia in udienza o dalla comunicazione di essa, la parte non manifesti, con ricorso, la volontà che sia pronunciata sentenza. Pertanto, decorso il predetto termine, inizia a decorrere il termine "lungo" per l'appello.

(5) Il comma 4 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera p) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (28)

1Cass. civ. n. 27984/2019

2Cass. civ. n. 18016/2019

3Cass. civ. n. 9194/2017

4Cass. civ. n. 20693/2016

5Cass. civ. n. 24185/2014

6Cass. civ. n. 2166/2011

7Cass. civ. n. 5423/2010

8Cass. civ. n. 6042/2009

9Cass. civ. n. 30054/2008

10Cass. civ. n. 23313/2007

11Cass. civ. n. 22401/2006

12Cass. civ. n. 28419/2005

13Cass. civ. n. 19602/2004

14Cass. civ. n. 17807/2004

15Cass. civ. n. 13113/2004

16Cass. civ. n. 11611/2004

17Cass. civ. n. 8962/2004

18Cass. civ. n. 1007/2004

19Cass. civ. n. 14097/2003

20Cass. civ. n. 4145/2003

21Cass. civ. n. 10748/2002

22Cass. civ. n. 9379/2002

23Cass. civ. n. 3434/2002

24Cass. civ. n. 3194/2002

25Cass. civ. n. 2079/2002

26Cass. civ. n. 1633/2002

27Cass. civ. n. 983/2002

28Cass. civ. n. 6694/2000