Articolo 186 bis Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Ordinanza per il pagamento di somme non contestate

Dispositivo

Su istanza di parte (1) il giudice istruttore può disporre, fino al momento della precisazione delle conclusioni, il pagamento delle somme non contestate dalle parti costituite [165], [167], [271] c.p.c.] (2). Se l'istanza è proposta fuori dall'udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione.

L'ordinanza costituisce titolo esecutivo e conserva la sua efficacia (3) in caso di estinzione del processo.

L'ordinanza è soggetta alla disciplina delle ordinanze revocabili di cui agli articoli [177], primo e secondo comma, e [178], primo comma (4).

Note

(1) L'istanza può essere presentata sia in un udienza (solitamente all'udienzaexart. 183 del c.p.c., ma anche in un momento successivo) che fuori udienza. In questo secondo caso, il giudice deve fissare l'udienza di comparizione delle parti assegnando un termine per la notifica dell'istanza e del suo decreto.

(2) Il presupposto del provvedimento, emesso dal giudice istruttore a sua discrezionalità, è lanon contestazionedelle somma di denaro oggetto dell'istanza: la norma è, quindi, inapplicabile per il contumace (v.290). La mancata contestazione può consistere nell'ammissione, implicita o esplicita, dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda di pagamento o nella omessa eccezione di fatti modificativi, impeditivi ed estintivi della stessa domanda; ovvero, nella mancata presa di posizione sui fatti enunciati dalla parte che richiede l'emissione dell'ordinanza.L'istanza può essere proposta a partire dalla prima udienzaexart. 183 del c.p.c.(dies a quo) e fino al momento della precisazione delle conclusioni exart. 189 del c.p.c.(dies ad quem). Non è mai ammessa in caso di sospensione o interruzione del processo.

(3) La conservazione dell'"efficacia" dell'ordinanza in caso di estinzione del processo è ritenuta attinente all'efficacia esecutiva dell'ordinanza, e non a quella di giudicato (come nel caso del decreto ingiuntivoexart.653). Non si deve infatti escludere che le parti possano agire con diverso autonomo giudizio di cognizione per far dichiarare l'inesistenza del diritto posto a fondamento della condanna.

(4) L'ordinanza per il pagamento di somme non contestate, ai sensi dell'art. 177 del c.p.c.può essere sempre modificata e revocata dal giudice che l'ha emessa e non può mai pregiudicare la decisione della causa, anzi: il suo contenuto è destinato ad essere assorbito dalla sentenza finale che accolga la domanda di condanna, oppure, al contrario, a perdere definitivamente ogni effetto nel caso di rigetto della medesima.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 20789/2017

La revoca dell'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate, emessa ai sensi dell'art. 186-bis c.p.c. - in corso di causa o con la sentenza, definitiva o meno, in rito e/o nel merito, che decide la controversia - determina il venir meno di tutti gli effetti del provvedimento; conseguentemente, l'eventuale esecuzione forzata che sia stata intrapresa in forza di detto titolo (e che non si sia ancora conclusa) diviene, per la caducazione sopravvenuta del medesimo titolo, illegittima "ex tunc", in quanto l'esistenza di un valido titolo esecutivo costituisce presupposto dell'azione esecutiva stessa.(Cassazione civile, Sez. VI-3, ordinanza n. 20789 del 5 settembre 2017)

2Cass. civ. n. 609/1998

L'ordinanza di condanna al pagamento di somme non contestate (art. 186 bis c.p.c.) — il cui presupposto di emissione è da escludere nel caso la parte, dichiaratasi disponibile stragiudizialmente al pagamento di una certa somma, in giudizio contesti la proponibilità dell'avversa domanda — spetta alla competenza funzionale del giudice istruttore e perciò non può esser emessa dal giudice della decisione della causa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 609 del 22 gennaio 1998)