Articolo 200 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Mancata conciliazione

Dispositivo

Note

(1) Va ricordato che il giudice può desumere argomenti di prova in generale dal contegno delle parti nel processo (art. 116, secondo comma, c.p.c.).

(2) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera s) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".