Articolo 201 Codice di Procedura Civile
(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)
Consulente tecnico di parte
Dispositivo
Il giudice istruttore, con l'ordinanza di nomina del consulente [191] c.p.c.], assegna alle parti un termine entro il quale possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico (1) (4).
Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell'articolo [194] alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all'udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l'autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche (2) (3).
Note
(1) Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ha naturaordinatoria(art. 154 del c.p.c.). Qualora il giudice non abbia indicato alcun termine, si ritiene che le parti potranno nominare i propri consulenti fino a quando il c.t.u. non abbia iniziato le operazioni peritali.
(2) La scelta di avvalersi di una consulenza tecnica di parte è lasciata alla discrezione della parte, che può comunque partecipare alle operazioni peritali per mezzo del proprio difensore, nonché esprimere ogni opportuna valutazione sull'indagine svolta dal c.t.u. Addirittura, la parte che abbia la competenza professionale per farlo, potrà svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse.Il consulente di parte, quindi, si limita a coadiuvare la parte redigendo - presumibilmente con maggiore competenza tecnica della stessa o del suo difensore - una relazione scritta, un atto difensivoprivo di autonomo valore probatorio. Eventuali ammissioni di fatti sfavorevoli contenute nella relazione del consulente di parte sono prive di valore confessorio, mancando ogni vincolatività per la parte rappresentata.
(3) Tra la parte e il proprio consulente tecnico viene stipulato uncontratto di prestazione d'opera intellettuale(art. 2230 del c.c.). Pertanto, il compenso è dovuto all'esperto anche in caso di esito negativo della controversia.In ogni caso, comunque, le spese della consulenza di parte, al pari di quelle della consulenza di ufficio, vanno postea carico della parte soccombentein giudizio: il giudice potrà liquidarle anche in misura inferiore a quanto effettivamente percepito dal consulente, se dovesse ritenere il compenso pattuito eccessivamente oneroso.
(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera t) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Massime giurisprudenziali (23)
1Cass. civ. n. 38922/2021
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, le risultanze della consulenza immunologica espletata da un esperto al di fuori del processo, su concorde richiesta delle parti, non possono essere denunciate sotto il profilo della violazione del principio del contraddittorio e possono essere acquisite, secondo la disciplina della prova documentale, nel giudizio successivo, nel quale il contraddittorio si realizza pienamente. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 05/06/2019).(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 38922 del 7 dicembre 2021)
2Cass. civ. n. 9483/2021
La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO MILANO, 24/07/2019).(Cassazione civile, Sez. VI-2, ordinanza n. 9483 del 9 aprile 2021)
3Cass. civ. n. 33503/2018
La perizia stragiudiziale non ha valore di prova nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, ma solo di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, con la conseguenza che la valutazione della stessa è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito che,peraltro, non è obbligato in nessun caso a tenerne conto. (Dichiara inammissibile, COMM.TRIB.REG. CATANZARO, 22/09/2011).(Cassazione civile, Sez. V, ordinanza n. 33503 del 27 dicembre 2018)
4Cass. civ. n. 25662/2014
Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ex art. 201 cod. proc. civ. ha natura ordinatoria e può essere prorogato dal giudice non solo a seguito di istanza di parte depositata prima della sua scadenza, ma anche laddove tale istanza sia stata depositata dopo la sua scadenza, sempre che, secondo la previsione dell'art. 154 cod. proc. civ., ricorrano motivi particolarmente gravi e il provvedimento sia motivato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 25662 del 4 dicembre 2014)
5Cass. civ. n. 17269/2014
La nomina di un tecnico di fiducia costituisce esercizio del diritto costituzionale di difesa che non può tradursi in un obbligo, nè in una preclusione temporale a prospettare critiche o a richiedere chiarimenti rispetto all'indagine svolta dal consulente tecnico di ufficio, sicchè la parte può presentare osservazioni critiche alla relazione di quest'ultimo pur quando non abbia tempestivamente designato un proprio consulente.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 17269 del 30 luglio 2014)
6Cass. civ. n. 20821/2006
Poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattenderne le conclusioni senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali; nè egli è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a disporre nuova consulenza d'ufficio, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i suoi poteri ordinatori, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 20821 del 26 settembre 2006)
7Cass. civ. n. 5687/2001
La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio: ne consegue che il giudice di merito, il quale esprima un convincimento ad essa contrario, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5687 del 18 aprile 2001)
8Cass. civ. n. 15572/2000
La consulenza di parte costituisce mera allegazione difensiva di contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio che se non esplicitamente confutata in sentenza deve per implicito essere ritenuta come disattesa.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15572 del 11 dicembre 2000)
9Cass. civ. n. 5544/1999
Gli accertamenti tecnici stragiudiziali allegati da una parte, ancorché contestati dalla controparte, sono idonei a costituire indizi tali da giustificare un approfondimento istruttorio secondo i principi di disposizione della prova e del libero e motivato convincimento del giudice (pur non costituendo necessariamente prova dei fatti allegati).(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5544 del 5 giugno 1999)
10Cass. civ. n. 5151/1998
Le consulenze di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, e disporre nuova consulenza d'ufficio atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 5151 del 23 maggio 1998)
11Cass. civ. n. 8240/1997
Poiché la consulenza stragiudiziale è una semplice allegazione difensiva, di carattere tecnico, il giudice di merito può disattendere le conclusioni in essa contenute senza obbligo di analizzarle e confutarle, e senza perciò incorrere in vizio di motivazione, non trattandosi di circostanze acquisite alla causa attraverso prove orali o documentali.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 8240 del 29 agosto 1997)
12Cass. civ. n. 4437/1997
La perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato. Non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito ma della quale non è obbligato in nessun caso a tenere conto. Alla parte che ha prodotto la perizia giurata, è peraltro riconosciuta la facoltà di dedurre prova testimoniale avente ad oggetto le circostanze di fatto accertate dal consulente, che, se confermate dal medesimo in veste di testimone, possono acquisire dignità e valore di prova, sulla quale allora il giudice di merito dovrà, esplicitamente o implicitamente, esprimere la propria valutazione ai fini della decisione.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4437 del 19 maggio 1997)
13Cass. civ. n. 245/1995
Le consulenze tecniche di parte non costituiscono mezzi di prova ma allegazioni difensive di contenuto tecnico che, se non confutate esplicitamente, devono ritenersi implicitamente disattese. Tuttavia, quando i rilievi contenuti nella consulenza di parte siano precisi e circostanziati, tali da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica d'ufficio ed adottate in sentenza, ove il giudice trascuri di esaminarli analiticamente, ricorre il vizio di insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 245 del 10 gennaio 1995)
14Cass. civ. n. 1811/1994
Poiché la nomina del consulente, a sensi dell'art. 201 c.p.c., costituisce mera facoltà della parte, l'omesso esercizio di tale facoltà o la mancata partecipazione del nominato consulente di parte alle operazioni svolte dal consulente dell'ufficio e la successiva mancata compilazione e allegazione di relazione del consulente di parte, non escludono la possibilità del motivato dissenso da parte del difensore rispetto alle valutazioni del C.T.U., né ostano alla formulazione di eventuali sue contestazioni anche in sede prettamente tecnico-scientifica.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 1811 del 23 febbraio 1994)
15Cass. civ. n. 8976/1992
La natura ordinatoria del termine assegnato alle parti dal giudice (nella specie, per la nomina di un consulente tecnico di parte, ex art. 201 c.p.c.) non comporta che la sua inosservanza sia priva di effetti giuridici, atteso che il rimedio per ovviare alla scadenza del termine è quello della proroga prima del verificarsi di essa, ai sensi dell'art. 154 c.p.c. Pertanto, il decorso del termine ordinatorio senza la previa presentazione di un'istanza di proroga ha gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 8976 del 25 luglio 1992)
16Cass. civ. n. 245/1983
I consulenti tecnici di parte, siccome chiamati ad esprimere manifestazioni non di volontà, ma di scienza, ove raggiungano un accordo nelle rispettive conclusioni, non pongono in essere alcun atto transattivo in ordine al diritto controverso né vincolano il giudice a recepire le conclusioni stesse.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 245 del 13 gennaio 1983)
17Cass. civ. n. 3610/1982
L'accertare se le garanzie predisposte per assicurare l'intervento delle parti alle operazioni del consulente tecnico siano state rispettate, rientra nei compiti del giudice del merito, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.(Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 3610 del 14 giugno 1982)
18Cass. civ. n. 706/1981
Quando il giudice del merito ritenga di dovere prestare completa adesione al parere espresso dal consulente tecnico d'ufficio non è obbligato ad indicare le ragioni per le quali disattende le contrarie opinioni del consulente di parte, dovendosi queste intendere rifiutate, eventualmente, anche per implicito. Infatti, le consulenze tecniche di parte costituiscono semplici allegazioni difensive, a contenuto tecnico, rispetto alle quali il giudice non è tenuto a motivare il proprio dissenso, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con tali osservazioni.(Cassazione civile, Sez. Lavoro, sentenza n. 706 del 29 gennaio 1981)
19Cass. civ. n. 5286/1980
Nel vigente ordinamento processuale, dominato dal principio della libera formazione del convincimento del giudice del merito, non è a questo vietato, nella valutazione di tutti gli elementi sottopostigli e sempre che ne dia adeguata ragione, di porre a base della propria decisione una perizia stragiudiziale di parte — anche se avversariamente impugnata e nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale — qualora essa contenga dati o considerazioni ritenute rilevanti ai fini della decisione.(Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 5286 del 17 settembre 1980)
20Cass. civ. n. 4645/1978
Le ammissioni del consulente tecnico di parte — così come quelle del difensore — non hanno valore confessorio, ma costituiscono validi indizi che il giudice di merito può liberamente valutare e porre a base del proprio convincimento.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4645 del 17 ottobre 1978)
21Cass. civ. n. 241/1978
Il giudice può trarre argomenti di valutazione, con valore di indizi, anche dalle ammissioni e dal comportamento del consulente tecnico di parte.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 241 del 19 gennaio 1978)
22Cass. civ. n. 4707/1977
Le spese della consulenza tecnica di parte rientrano fra quelle al cui rimborso il soccombente deve essere condannato, a norma dell'art. 91 c.p.c.(Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 4707 del 5 novembre 1977)
23Cass. civ. n. 522/1950
La mancata prefissione del termine per la nomina dei consulenti di parte non importa alcuna sanzione di nullità potendo le parti, in difetto della formalità richiesta dall'art. 201 del codice di procedura civile sempre supplire procedendo alla nomina predetta finché il consulente di ufficio non abbia espletato il suo incarico.(Cassazione civile, sentenza n. 522 del 3 marzo 1950)