Articolo 201 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Consulente tecnico di parte

Dispositivo

Note

(1) Il termine per la nomina del consulente tecnico di parte ha naturaordinatoria(art. 154 del c.p.c.). Qualora il giudice non abbia indicato alcun termine, si ritiene che le parti potranno nominare i propri consulenti fino a quando il c.t.u. non abbia iniziato le operazioni peritali.

(2) La scelta di avvalersi di una consulenza tecnica di parte è lasciata alla discrezione della parte, che può comunque partecipare alle operazioni peritali per mezzo del proprio difensore, nonché esprimere ogni opportuna valutazione sull'indagine svolta dal c.t.u. Addirittura, la parte che abbia la competenza professionale per farlo, potrà svolgere la funzione di consulente tecnico di parte nel proprio interesse.Il consulente di parte, quindi, si limita a coadiuvare la parte redigendo - presumibilmente con maggiore competenza tecnica della stessa o del suo difensore - una relazione scritta, un atto difensivoprivo di autonomo valore probatorio. Eventuali ammissioni di fatti sfavorevoli contenute nella relazione del consulente di parte sono prive di valore confessorio, mancando ogni vincolatività per la parte rappresentata.

(3) Tra la parte e il proprio consulente tecnico viene stipulato uncontratto di prestazione d'opera intellettuale(art. 2230 del c.c.). Pertanto, il compenso è dovuto all'esperto anche in caso di esito negativo della controversia.In ogni caso, comunque, le spese della consulenza di parte, al pari di quelle della consulenza di ufficio, vanno postea carico della parte soccombentein giudizio: il giudice potrà liquidarle anche in misura inferiore a quanto effettivamente percepito dal consulente, se dovesse ritenere il compenso pattuito eccessivamente oneroso.

(4) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 3, comma 2, lettera t) del D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164. Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

Massime giurisprudenziali (23)

1Cass. civ. n. 38922/2021

2Cass. civ. n. 9483/2021

3Cass. civ. n. 33503/2018

4Cass. civ. n. 25662/2014

5Cass. civ. n. 17269/2014

6Cass. civ. n. 20821/2006

7Cass. civ. n. 5687/2001

8Cass. civ. n. 15572/2000

9Cass. civ. n. 5544/1999

10Cass. civ. n. 5151/1998

11Cass. civ. n. 8240/1997

12Cass. civ. n. 4437/1997

13Cass. civ. n. 245/1995

14Cass. civ. n. 1811/1994

15Cass. civ. n. 8976/1992

16Cass. civ. n. 245/1983

17Cass. civ. n. 3610/1982

18Cass. civ. n. 706/1981

19Cass. civ. n. 5286/1980

20Cass. civ. n. 4645/1978

21Cass. civ. n. 241/1978

22Cass. civ. n. 4707/1977

23Cass. civ. n. 522/1950