Articolo 205 Codice di Procedura Civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

Risoluzione degli incidenti relativi alla prova

Dispositivo

Note

(1) Il giudice risolve le questioni attinenti all'assunzione della prova con ordinanza revocabile e modificabile dal giudice che l'ha emessa ai sensi dell'art. 177 del c.p.c.e dal collegio (v.178).L'ordinanza emessa dal giudice delegato (art. 203 del c.p.c.) può essere revocata o modificata anche dal giudice istruttore delegante e dal collegio.Se l'assunzione della prova avviene all'estero (art. 204 del c.p.c.), le questioni incidentali vanno risolte secondo lalex locie non rilevano nel giudizio italiano a meno che esse non comportino per la legge straniera una ipotesi di nullità.

Massime giurisprudenziali (2)

1Cass. civ. n. 14349/2004

2Cass. civ. n. 7751/1992